Visualizzazione post con etichetta permesso soggiorno. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta permesso soggiorno. Mostra tutti i post

giovedì, agosto 19, 2010

Nuovi requisiti per il rilascio del pds CE in vigore dal 2011

Confermato il requisito della conoscenza della lingua italiana

É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2010, il decreto del 4 giugno scorso emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero l'Istruzione dell’Università e della Ricerca, dove vengono spiegate le modalità operative del test di lingua italiana che gli stranieri che chiederanno il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo dovranno sostenere.

Il rilascio del permesso CE, dunque è subordinato alla conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero che gli consente di comprendere frasi ed espressioni di uso comune e frequente, in corrispondenza al livello A2 del Quadro di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.

Queste disposizioni si applicano anche ai familiari di chi è già in possesso della carta di soggiorno come previsto dall’articolo 9 del Testo Unico nel caso un cui gli stessi abbiano dato dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro, e naturalmente di avere un adeguato reddito, un alloggio stabile e di godere di un’assistenza sanitaria. Non si applicano invece, ai figli minori di 14 anni anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge e allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico derivanti dall'eta', da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

Come è possibile effettuare il test?

Lo straniero chiederà in maniera telematica alla Prefettura competente per Territorio in base al domicilio del richiedente. La richiesta sarà corredata da tutti i dati anagrafici dello straniero, i dati relativi al titolo di soggiorno, quali numero, tipologia e scadenza del permesso attuale, i dati relativi al domicilio e di un documento valido per l’espatrio. Sarà la stessa Prefettura che convocherà lo straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare.

Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un Ente di certificazione che abbia già stipulato una convenzione con il Ministero dell’Interno. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo. Nel caso invece in cui lo straniero non abbia superato la prova, dovrà ripetere il test ed effettuare un’altra richiesta telematica.

Se lo straniero è già in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana?

L’articolo 4 del decreto mette in evidenza come sia possibile non effettuare il test della lingua italiana solo nei seguenti casi:

- in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, indicati nell'allegato A;

- che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

- che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione, il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;

- che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;



- che è entrato in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, cioè l’ingresso per casi particolari al di fuori delle quote e che svolge una delle attivita' sopra indicate (lettori universitari di scambio o di madre lingua, professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico, traduttori e interpreti, etc..).

Nei primi tre casi bisognerà allegare alla richiesta copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti e dei certificati di frequenza richiesti. Negli altri casi, invece, lo straniero dovrà allegare alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto.

Chi controllerà il livello di conoscenza della lingua italiana?

Sarà la Questura competente per territorio a verificare se lo straniero abbia conseguito gli standard di conoscenza della lingua italiana, attraverso il riscontro dell'esito positivo del test riportato nel sistema informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che verrà inserito dai centri di certificazione.

Quando entrerà in vigore questo nuovo sistema?

Centottanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dunque se ne parlerà anche in questo caso dal Gennaio 2011.

Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009.

giovedì, febbraio 05, 2009

Il Ddl sicurezza punto per punto

Lo straniero che entra in Italia o vi soggiorna clandestinamente commette reato, ma non rischia il carcere. Per avere o rinnovare il permesso di soggiorno si dovrà pagare una tassa. Le cosiddette 'ronde padanè diventano legali. I medici potranno denunciare i clandestini che si sottoporranno alle loro cure. Sono queste alcune delle misure principali contenute nel ddl Sicurezza approvato dal Senato. (i commenti fateli voi, io li inserisco domani anche se diversi sono già stati pubblicati durante l'iter del decreto.....)

Tassa sul permesso di soggiorno. Per averlo o rinnovarlo si dovrà pagare una tassa che dovrà essere fissata dal governo tra un minimo di 80 ad un massimo di 200 euro. Si istituisce il 'Fondo rimpatrì per far tornare stranieri a paesi di origine. Se lo straniero vuole il permesso di soggiorno dovrà sottoscrivere un Accordo di integrazione che impone crediti e obiettivi da raggiungere.

Registro dei clochard. Tutti i senza fissa dimora dovranno essere iscritti in un apposito registro istituito presso il ministero dell'Interno.

Sì alle ronde, ma non armate. Associazioni di cittadini potranno segnalare alle forze dell'ordine situazioni di grave disagio sociale o di pericolo per la sicurezza pubblica. In base ad un emendamento di Felice Casson (Pd) non potranno però girare armate e cooperare fattivamente con la polizia.

Denuncia degli irregolari dai parte dei medici. Soppressa la norma che vietava ai medici di segnalare la presenza di irregolari. Ora il medico potrà comportarsi secondo coscienza. Il Pd, con Daniele Bosone, avverte «che si creerà una sanità parallela» e che i clandestini non avranno «più controlli sanitari». Ma se la Lega la spunta su questo, trasformerà in ordine del giorno tre suoi emendamenti 'caldì: quello che faceva pagare l'assistenza sanitaria agli stranieri; il 'nò all'uso di burka e chador in luoghi pubblici; lo stop ai flussi migratori.

Carcere fino a tre anni se si oltraggia pubblico ufficiale. Ritorna la norma depenalizzata aumentando la pena. Chi insulta ora un pubblico ufficiale rischia fino a tre anni di carcere.

No carcere per i writers. Il governo l'aveva chiesta, ma la Lega si è opposta e l'ha spuntata. Niente più carcere per chi imbratta i muri, solo multe per un massimo di 2.500 euro. Multa di 1.000 euro per chi vende a minori vernice non biodegradabile.

Inasprito il 41 bis. Detenzione più lunga di altri 4 anni. Si prevedono carceri «ad hoc» per i boss preferibilmente sulle isole. Più difficile per loro comunicare anche con l'esterno.

Niente arresti domiciliari per gli stupratori. Pugno di ferro contro gli stupratori che non godranno più di alcuni benefici, tra cui gli arresti domiciliari. Per loro arresto in flagranza. Mentre per gli assassini e gli stragisti, critica l'opposizione, no.

Sì a spray anti-stupro al peperoncino. Si liberalizza la vendita di spray urticanti non chimici.

Niente tasse su beni confiscati a mafia. In caso di confisca di beni e aziende non ci si dovranno più pagare le tasse sopra.

Giro di vite per baby-gang e pedofili. Si aggiunge un' aggravante: se lesione od omicidio preterintenzionale vengono commessi con armi o sostanze corrosive o in gruppo. Condanne più dure se reati anti-minori avvengono vicino asili e scuole.

Più difficili nozze con badanti. Lo straniero che sposa un cittadino italiano dovrà rimanere in Italia per almeno due anni prima di ottenere la cittadinanza.

Sì a norma anti-moschee e centri sociali. Se c'è il sospetto che associazioni, gruppi od organizzazioni non riconosciute (vi rientrano anche quelle religiose di matrice islamica) svolgano attività con finalità terroristiche, il Viminale può disporne lo scioglimento e ordinarne la confisca dei beni.

No ad apologia o incitamento a delinquere via internet. Il ministero dell'Interno potrà ordinare l'oscuramento dei siti Internet sui quali si commette il reato di apologia o si istiga a delinquere. O potrà chiedere che vi vengano apposti filtri adeguati. I siti «disobbedienti» dovranno pagare una sanzione dai 50mila a 250mila euro.

sabato, agosto 18, 2007

Permesso di soggiorno: consentito agli stranieri che hanno in corso il rinnovo di lasciare l’Italia e di farvi regolare rientro

La facilitazione, solo se in possesso della ricevuta delle Poste Italiane, è prevista fino al 30 ottobre con una circolare del ministero dell'Interno


Fino al 30 ottobre prossimo potrà essere concessa una facilitazione temporanea di transito a gli stranieri che, provenienti dall’Italia o diretti verso l’Italia, siano in possesso, all’atto del transito, della ricevuta di Poste Italiane SpA attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, del passaporto in corso di validità o del documento di viaggio equipollente e del titolo di soggiorno scaduto.


Nel caso, invece, di stranieri in possesso della ricevuta di Poste Italiane Spa attestante l’avvenuta richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare, è previsto il ritorno nei Paesi di origine e successivamente il rientro in Italia, a condizione che:


l’uscita ed il rientro in Italia avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera
il viaggio non preveda il transito attraverso altri Paesi Schengen
lo straniero esibisca il passaporto o il documento di viaggio equipollente unitamente al visto d’ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) e la ricevuta di Poste Italiane Spa.