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giovedì, agosto 19, 2010

Nuovi requisiti per il rilascio del pds CE in vigore dal 2011

Confermato il requisito della conoscenza della lingua italiana

É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2010, il decreto del 4 giugno scorso emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero l'Istruzione dell’Università e della Ricerca, dove vengono spiegate le modalità operative del test di lingua italiana che gli stranieri che chiederanno il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo dovranno sostenere.

Il rilascio del permesso CE, dunque è subordinato alla conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero che gli consente di comprendere frasi ed espressioni di uso comune e frequente, in corrispondenza al livello A2 del Quadro di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.

Queste disposizioni si applicano anche ai familiari di chi è già in possesso della carta di soggiorno come previsto dall’articolo 9 del Testo Unico nel caso un cui gli stessi abbiano dato dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro, e naturalmente di avere un adeguato reddito, un alloggio stabile e di godere di un’assistenza sanitaria. Non si applicano invece, ai figli minori di 14 anni anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge e allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico derivanti dall'eta', da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

Come è possibile effettuare il test?

Lo straniero chiederà in maniera telematica alla Prefettura competente per Territorio in base al domicilio del richiedente. La richiesta sarà corredata da tutti i dati anagrafici dello straniero, i dati relativi al titolo di soggiorno, quali numero, tipologia e scadenza del permesso attuale, i dati relativi al domicilio e di un documento valido per l’espatrio. Sarà la stessa Prefettura che convocherà lo straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare.

Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un Ente di certificazione che abbia già stipulato una convenzione con il Ministero dell’Interno. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo. Nel caso invece in cui lo straniero non abbia superato la prova, dovrà ripetere il test ed effettuare un’altra richiesta telematica.

Se lo straniero è già in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana?

L’articolo 4 del decreto mette in evidenza come sia possibile non effettuare il test della lingua italiana solo nei seguenti casi:

- in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, indicati nell'allegato A;

- che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

- che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione, il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;

- che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;



- che è entrato in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, cioè l’ingresso per casi particolari al di fuori delle quote e che svolge una delle attivita' sopra indicate (lettori universitari di scambio o di madre lingua, professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico, traduttori e interpreti, etc..).

Nei primi tre casi bisognerà allegare alla richiesta copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti e dei certificati di frequenza richiesti. Negli altri casi, invece, lo straniero dovrà allegare alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto.

Chi controllerà il livello di conoscenza della lingua italiana?

Sarà la Questura competente per territorio a verificare se lo straniero abbia conseguito gli standard di conoscenza della lingua italiana, attraverso il riscontro dell'esito positivo del test riportato nel sistema informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che verrà inserito dai centri di certificazione.

Quando entrerà in vigore questo nuovo sistema?

Centottanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dunque se ne parlerà anche in questo caso dal Gennaio 2011.

Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009.

mercoledì, febbraio 10, 2010

I super doveri dei permessi a punti. dal blog di Andrea Sarubbi.

Purtroppo nella politica italiana, soprattutto in campagna elettorale, ci si combatte a colpi di slogan. Tu ti inventi il permesso di soggiorno a punti, io ti rispondo che la prossima invenzione saranno i diritti umani a punti, tutti e due andiamo sui giornali ma chi ci legge non capirà nulla della questione. Poi arrivano Crespi o Pagnoncelli, chiedono alla gente che cosa pensa del permesso di soggiorno a punti e l’elettore medio – che di suo non è un esperto di flussi migratori, né di politiche del lavoro – finisce per votare lo slogan che gli è piaciuto di più. Meno male che ogni tanto c’è qualcuno che ragiona e che – soprattutto – tenta di far ragionare gli altri: ancora una volta è la professoressa Giovanna Zincone, docente all’Università di Torino e consulente del presidente Napolitano per i problemi della coesione sociale. Leggete la sua riflessione sulla Stampa di oggi (“I super doveri degli immigrati”) e soprattutto fatela girare, mi raccomando.

La cittadinanza dell’Ue e quelle dei singoli Paesi membri seguono due logiche antitetiche. Il permesso di soggiorno a punti rischia di imitare quella sbagliata. Vediamo perché. L’Ue, in quanto figlia non troppo degenere della Comunità economica, adotta una cittadinanza che segue la logica della libera circolazione: incentiva le persone a muoversi dove ci sono più opportunità. La cittadinanza nazionale segue la tradizionale logica dello stato-nazione: pretende comunanza di cultura e di lingua, incentiva le persone a radicarsi sul territorio. Per diventare cittadino europeo basta avere la nazionalità di uno dei Paesi membri, poi si va e si lavora dove si vuole. Non si chiede ai cittadini comunitari di conoscere la lingua, la cultura, le istituzioni dei paesi dell’Unione in cui emigrano. Al contrario, le singole cittadinanze nazionali chiedono assimilazione, vogliono e inducono stabilità. Per naturalizzarsi occorre essere lungo-residenti, oppure essere nati sul territorio, o avervi studiato per un po’ di anni. L’europeo è invitato ad andare negli altri Paesi dell’Unione senza vincoli, mentre il non comunitario che vuole diventare cittadino del singolo Paese deve restare fermo e assimilarsi.

La differenza è comprensibile. Per concedere un diritto che segna l’appartenenza ad una comunità civile lo Stato chiede garanzie. Non vuole dare un titolo importante a chi stia lì quasi per caso, deve capire se chi vuole entrare nel club fa sul serio, anche se alcuni segnali di questo «fare sul serio» variano. Oggi nell’Unione il requisito della residenza va dal minimo di 3 anni in Belgio al massimo di 12 in Grecia (ma quel governo intende ridurlo a 5 anni). Per gli altri segnali di integrazione stiamo assistendo, invece, ad un trend convergente. In quasi tutti i Paesi europei una certa conoscenza della lingua è sempre stata valutata quando si trattava di concedere la naturalizzazione, ma per lo più non si chiedevano prove formali. Da quando, nel 1999, la Germania ha inserito per legge la conoscenza del tedesco, molti Paesi hanno seguito il suo esempio. Poi sono arrivati i test di integrazione, introdotti in Gran Bretagna nel 2002. Anche i test hanno attecchito alla grande, e servono non solo a valutare la competenza linguistica, ma anche la conoscenza della cultura, della storia, della vita civile del Paese di immigrazione. Per fornire le conoscenze ritenute necessarie si sono allestiti corsi di integrazione: ad aprire la pista in questo caso è stata l’Olanda, e di lì i corsi si sono diffusi a macchia d’olio.

L’asticella da superare per diventare cittadino si è talvolta abbassata sui tempi, ma si è alzata per le prove di integrazione. Alcuni esperti considerano queste richieste eccessive e inutili: se un individuo se la cava a vivere e a lavorare senza conoscere bene una lingua, se la può cavare altrettanto bene a votare, una volta che sia stato promosso a cittadino. D’altronde i regimi democratici, con il suffragio universale, hanno concesso la cittadinanza politica anche agli analfabeti. Quanto al caso italiano, fin troppi commentatori hanno già osservato che si pretende dai nuovi cittadini una cultura pubblica che non dimostrano di avere neppure molti parlamentari. Ma questi argomenti funzionano solo se vogliamo continuare ad accontentarci di una democrazia scadente. Altrimenti, proprio dai requisiti che imponiamo agli immigrati perché vogliamo nuovi cittadini competenti, dovremmo prendere spunto per chiedere altrettanto ai nostri concittadini per diritto ereditario. Anziché abbassare l’asticella per gli stranieri, dovremmo saltare tutti un po’ più in alto. Questo implica prendere molto più sul serio l’educazione civica, proporre palinsesti radiotelevisivi appetibili ed eticamente intensi. L’esigente approccio nei confronti dei nuovi cittadini potrebbe offrire uno spunto per chiedere maggiore competenza ai candidati alle elezioni di ogni ordine e grado. Si tratterebbe sia di ristabilire un cursus honorum, una carriera basata sull’apprendimento graduale, sia di restituire ai partiti quella funzione di educatori civili che svolgevano utilmente in passato.

Ma se la severità nelle richieste che facciamo ai nuovi cittadini può essere utile per costruire una democrazia più adulta, non si capisce invece a cosa servano pretese di assimilazione rivolte a chi è qui solo per lavorare. È sensato imporre una buona conoscenza della cultura storica e civica, dei meccanismi del welfare del nostro Paese anche a chi non intende radicarsi e non vuole diventare cittadino? Lo si è già fatto con il pacchetto sicurezza per la concessione della carta di soggiorno, che si può ottenere dopo 5 anni di residenza regolare, adesso pare che lingua e cultura diventino una condizione per restare a lavorare in Italia dopo un tempo di residenza anche più breve. Ma se uno straniero investe tanto per imparare lingua e cultura del luogo, sarà poi riluttante a spostarsi altrove, a tornare in patria. Il suo progetto iniziale, magari a breve termine, si trasformerà in un progetto stanziale a lungo termine. Se si può accettare la sfasatura tra una cittadinanza europea mobile, concepita in una logica economica, e una cittadinanza nazionale stanziale, concepita in una logica da stato-nazione, non si capisce perché calare la cappa della logica statuale anche ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Perché imporre ai lavoratori stranieri l’obbligo di assimilarsi? Non ci basta che rispettino le nostre leggi e i valori portanti delle nostre democrazie? Meraviglia che forze politiche convinte dei benefici di un’immigrazione circolare, fluida, si adoperino per spingere gli immigrati a diventare stanziali.

sabato, febbraio 06, 2010

IMMIGRATI: ACLI, PERMESSO A PUNTI E' PERCORSO A OSTACOLI

Piu' che un permesso a punti, ''un percorso a ostacoli''. Cosi' il presidente nazionale delle Acli Andrea Olivero commenta l'annuncio dell'imminente istituzione da parte dei ministri dell'Interno e del Lavoro di un percorso a punteggio per gli immigrati, finalizzato alla concessione del permesso di soggiorno.

''Ancora una volta - afferma Olivero - prima ancora di attrezzarci per costruire un percorso di integrazione, stiamo provvedendo a porre i paletti di un percorso a ostacoli, che gia' oggi per i cittadini immigrati che vogliono risiedere regolarmente in Italia e' sufficientemente tortuoso. Gia' ora, infatti, per ottenere il permesso di soggiorno gli stranieri debbono soddisfare alcuni requisiti stringenti che fanno riferimento al reddito, all'abitazione, al lavoro''.

''Il permesso di soggiorno - aggiunge il presidente delle Acli - dovrebbe essere la prima tappa di un percorso di avvicinamento alla cittadinanza. Per questa si' che avrebbero senso i requisiti di conoscenza della lingua italiana e della nostra Costituzione. Ma chi accompagna oggi gli immigrati in questo percorso? Finora solo la Chiesa e il volontariato.

Sono anni che chiediamo invano un piano organico e nazionale per l'insegnamento della lingua italiana''.

''In queste condizioni - conclude Olivero - il permesso a punti rischia di diventare l'ennesimo elemento di sofferenza e di vessazione psicologica e burocratica per le tante famiglie immigrate presenti nel nostro Paese''.