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sabato, marzo 07, 2009

La reversibilità per i figli disabili

Una recente norma del "Decreto Milleproroghe" tutela chi svolge un lavoro a fini terapeutici.

L'Inps con la circolare n. 15 del 6 febbraio 2009 chiarisce una norma introdotta dal DL 31.12.2007 n. 248.

Gli inabili aventi diritto alla pensione ai superstiti (reversibilità), i quali svolgono attività lavorativa al compimento del 18° anno di età, ovvero la intraprendono dopo il compimento della maggiore età, mantengono il diritto alla pensione ai superstiti purché siano rispettati i seguenti requisiti:

  • l’attività lavorativa abbia finalità terapeutica;
  • l’attività lavorativa sia svolta presso i laboratori protetti, ovvero le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché presso datori di lavoro che abbiano stipulato le convenzioni di cui all’art. 11 della legge n. 68 del 1999, che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata;
  • la durata dell’attività lavorativa non sia superiore alle 25 ore settimanali.
Sulla base della normativa vigente fino al 31 dicembre 2007 lo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio maggiorenne inabile comportava al contrario, in via generale, la perdita del diritto alla pensione ai superstiti.

mercoledì, ottobre 15, 2008

PENSIONE DI REVERSIBILITA’ E FIGLI CON SINDROME DOWN.


PENSIONE DI REVERSIBILITA’ E FIGLI CON SINDROME DOWN. INTERROGAZIONE DELL'ON. LUIGI BOBBA.

L’On. Luigi BOBBA (PD), Vice Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati ha presentato un’interrogazione al Ministro del lavoro, salute e politiche sociali (interrogazione firmata anche dall’On. Marco CALGARO) relativamente alla questione della pensione di reversibilità a favore dei figli con sindrome di Down. “Nel passato molti genitori di persone con sindrome di Down, per timore della perdita di una certezza economica, quale la pensione di reversibilità in favore del figlio, hanno rinunciato spesso ad occasioni di lavoro - spiega l’On. Luigi BOBBA - tale scelta, oltre ai danni che può provocare al singolo individuo, determina notevoli costi sociali, trasformando potenziali contribuenti, quali i lavoratori con sindrome di Down, in assistiti permanenti, non solo sul piano pensionistico, ma anche per l’incremento di domanda che suscita rispetto alla fruizione di servizi assistenziali”. L’articolo 46 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, dispone che il diritto alla pensione ai superstiti disabili viene mantenuto anche in caso di attività lavorativa “svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili” presso cooperative sociali o presso datori di lavoro che assumono tali soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, “con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata”. Aggiunge l’On. Luigi BOBBA: “Si tratta di una norma importante, perché consente a molte famiglie di affrontare con maggiore serenità il futuro dei propri figli, che non si trovano più, come accadeva in precedenza, nella condizione di dover rinunciare alla pensione di reversibilità dei genitori nel caso di svolgimento di attività lavorativa. Nonostante la legge abbia finalmente risolto tale situazione, si evidenziano alcuni dubbi interpretativi a livello amministrativo, che rischiano un’applicazione riduttiva della normativa, riguardanti in particolar modo la finalità terapeutica e le modalità di assunzione”. Infatti restano esclusi tutti coloro che sono stati assunti prima della emanazione della legge, quindi molti di coloro che lavorano da diversi anni e che sono stati assunti ai sensi della precedente normativa, che non disponeva dello strumento delle convenzioni. Inoltre le agevolazioni fruibili dal datore di lavoro che assume con la convenzione non sempre sono convenienti, in quanto vengono erogate a volte con anni di ritardo, o possono non arrivare affatto, vista la natura instabile delle stesse, relative al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Conclude l’On. Luigi BOBBA: “E’ importante che il Governo intervenga a eliminare tali criticità, cancellando i dubbi interpretativi. Per questo abbiamo chiesto al Ministro se non intenda opportuno individuare quanto prima un criterio che assimili ai criteri di assunzione esplicitati tutti i rapporti analoghi per caratteristiche di beneficiari e tipologie contrattuali, e se, nel definire i criteri e nell’individuare gli organi competenti al riconoscimento della finalità terapeutica, non ritenga questa implicita per tutti i casi di attività lavorativa svolta da persone affette da disabilità intellettiva”.

domenica, gennaio 13, 2008

Dopo di noi. Disabili al lavoro, ora non si perde più la reversibilità


HANDICAP: una norma permette di mantenere la pensione del genitore pure se occupati

Un classico gol in "zona Cesarini". Dopo una lunga melina in Parlamento e uno stop nella Finanziaria, l’ultimo giorno dell’anno è passato finalmente un provvedimento che dovrebbe garantire maggiori disponibilità ai disabili adulti che perdono i genitori. Nel decreto cosidetto "Milleproroghe" (n. 248 del 31/12/2007) il governo ha infatti inserito all’articolo 46 alcune «disposizioni a favore di inabili». Si tratta della possibilità di mantenere la pensione di reversibilità (o indiretta) del genitore, anche quando lo stesso disabile abbia un’occupazione e un reddito proprio. e condizioni previste per usufruire del beneficio sono però che «l’attività (lavorativa) abbia finalità terapeutica» e che l’orario di lavoro non superi «le 25 ore settimanali». Deve essere svolta o presso le cooperative sociali (individuate dalla legge 381 del 1991) o presso datori di lavoro che abbiano assunto il disabile «con convenzioni di integrazione lavorativa» in base alla legge 68 del 1999 (art. 11). Ultimo requisito – per evitare rapporti fittizi – è che il trattamento economico corrisposto al disabile dal datore di lavoro «non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti incrementato del 30%» (7.488,72 euro per il 2008).

L’onere dal provvedimento viene calcolato in 1,2 milioni di euro l’anno. Soddisfatti i senatori teodem Binetti, Baio Dossi e Bobba, che assieme ad altri colleghi avevano sostenuto la battaglia delle associazioni, raccolta infine dal ministero del Tesoro nel decreto di fine anno.

Al di là dei tecnicismi, il provvedimento ha un significato di grande portata, perché spalanca a «decine di migliaia» di ragazzi disabili al 100 per cento le porte del mondo del lavoro. Così commenta, soddisfatto, Roberto Speziale, presidente dell’Anffas, l’Associazione delle famiglie delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, che «da tre Finanziarie» si batteva «per togliere questo vincolo». Il motivo di tanta speranza in un futuro lavorativo per un numero così consistente di ragazzi disabili ha due ragioni. La prima è che «molti genitori prima non attivavano percorsi lavorativi proprio perché sapevano che i figli avrebbero perso il diritto alla reversibilità della loro pensione. Ora sono finalmente liberi dall’angoscia rispetto al futuro dei figli». Speziale ha in mente in particolare gli adulti affetti da sindrome di Down, in nome dei quali è stata in gran parte combattuta questa battaglia. Il secondo motivo è che «la platea di possibilità di inserimento lavorativo, prima confinata alle cooperative sociali, si allarga a tutti i datori di lavoro». Un’altra ricaduta positiva, secondo il presidente dell’Anffas è che «grazie all’innalzamento del "salario minimo", il governo ha dato dignità al lavoratore con disabilità. I lavori che prima venivano retribuiti con una sorta di "paghetta" oggi daranno diritto a un vero e proprio stipendio». E il lavoro diventa così veramente "terapeutico", cioè «fonte di soddisfazione, di sicurezza e fiducia delle proprie capacità».

Ugualmente contenta è Anna Contardi, coordinatrice nazionale dell’Associazione italiana persone Down. In Italia gli adulti Down sono 25 mila, di cui il mediamente il 10 per cento lavora, con punte del 20 per cento a Roma. L’80 per cento dei ragazzi Down impiegati in un lavoro (soprattutto portatini o addetti alla ristorazione, assunti con contratti part-time e con stipendi irrisori) ha meno di 25 anni ed è prevedibile che i loro genitori, prima o poi, li lasceranno. «Oggi non hanno più l’assillo di perdere la pensione di reversibilità del padre o della madre. Per loro il lavoro è importante, come per ciascuno di noi è insieme identità sociale e gratificazione personale. Però in questi anni ho visto tante famiglie rinunciare a inserire i figli nel mondo del lavoro proprio perché terrorizzate dalla prospettiva che in questo modo avrebbero perso il diritto alla reversibilità. Una cosa penosa sul piano personale e una grande sconfitta su quello sociale».

Una voce fuori dal corso è quella di Guido Trinchieri, presidente dell’Unione famiglie handicappati (Ufha), che rappresenta disabili gravi e gravissimi. «Al di là della soddisfazione per un decreto giusto e necessario – precisa Trinchieri – di questi provvedimenti mi indispone l’improvvisazione, il fatto che non siano inseriti in un quadro organico sull’handicap, che non si tenga conto delle priorità». E poi, che dire di un disabile che non ha alcuna possibilità di lavorare e che però perde la propria pensione di invalidità (246,73 euro mensili) se il suo reddito supera la quota di 14.466 euro l’anno? «Il disabile grave e gravissimo ha bisogno di assistenza continua. Se un genitore cerca di garantire un futuro al figlio, creandogli un reddito appena sufficiente, be’, questi perderà la pensione di invalidità. La legge anziché incoraggiarci a preoccuparci del futuro dei nostri figli, ci spinge a diseredarli».

Che il "dopo di noi" sia uno dei problemi più scottanti nell’arcipelago dell’handicap lo sottolinea anche monsignor Fernando Pavanello, presidente della Fondazioni trevigiana "Il nostro domani". E però è scettico sul fatto che il provvedimento del Governo sia il grimaldello attraverso il quale passeranno «decine di migliaia» di assunzioni. Piuttosto, si chiede, come mai le persone Down ospitate nelle comunità alloggio sono sottoposte a trattamenti differenti a seconda della Asl di appartenenza, per cui in una Asl non devono pagare nulla e nella Asl confinante devono contribuire alla retta con 45 euro al giorno? Ma questa è un’altra storia.
di Antonella Mariani e Francesco Riccardi

giovedì, gennaio 03, 2008

"Bene governo su pensione reversibilità agli inabili"

Dichiarazione dei parlamentari del Pd, Emanuela Baio, Paola Binetti, Luigi Bobba, Nino Papania, Emilio Del Bono e Marco Calgaro

"Va dato atto al governo di aver accolto nel decreto milleproroghe una misura importante per la vita dei figli riconosciuti inabili e delle loro famiglie. Si tratta della rimozione dei vincoli alla concessione della pensione di reversibilità dei genitori al figlio che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, è riconosciuto inabile, ma che svolge attività remunerata, con finalità terapeutiche". Lo dichiarano i parlamentari del Partito Democratico Emanuela Baio, Paola Binetti, Luigi Bobba, Nino Papania, Emilio Del Bono e Marco Calgaro.
"E' questa una misura molto importante perché permetterà alle tante famiglie di persone inabili, di superare il timore di perdere le risorse su cui contano per il futuro dei propri figli. Ma anche perché il lavoro, per la maggior parte di loro, è uno strumento terapeutico che, in questo modo, viene sostenuto e incoraggiato".
"L'approvazione della norma rappresenta un servizio alla famiglia da parte della società che, attraverso questa misura di solidarietà, si fa responsabilmente carico dei giovani disabili e delle loro famiglie. Questa misura è infine molto significativa poiché si configura come un momento di affermazione concreta e positiva del valore della dignità della vita, di quella di tanti ragazzi sfortunati che possono contare su una vita il più possibile simile a quella dei loro coetanei e, non a caso, si impegnano a svolgere una attività - e quindi a contribuire alla crescita del Paese - nell'ambito delle loro competenze e delle loro diverse abilità. Per queste persone – concludono i parlamentari - svolgere un'attività significa prima di tutto sentirsi riconosciuti come persone accettate, avere delle relazioni positive, senza perdere l'autonomia finanziaria, anche quando non possono più contare sul sostegno morale ed economico dei loro cari".

Roma, 3 gennaio 2008




D.L. 31-12-2007 n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.
46. Disposizioni in favore di inabili.

1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.

1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».