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giovedì, febbraio 05, 2009

Novità colf: Lavoro: comunicazioni dei datori di lavoro domestici


L'art. 16–bis, della legge n. 2/2009, comma 11, ha abrogato, a partire dal 29 gennaio 2009, l’obbligo per i datori di lavoro domestici di comunicare ai centri per l’impiego l’assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro del personale domestico, così come previsto per la generalità dei casi dall’art. 9-bis della legge n. 608/1996 e successive modificazioni (l’ultima era intervenuto con l’art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006).

Tale obbligo si intende assolto con la presentazione delle comunicazioni stesse all’INPS, attraverso modalità semplificate.


l successivo comma 12 impone all’INPS l’onere di trasmettere le comunicazioni semplificate ai centri per l’impiego, al Ministero del Lavoro, all’INAIL ed alla Prefettura – UTG (per i lavoratori extra comunitari), nell’ambito del Sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all’art. 71 del D.L.vo n. 82/2005. Tale comunicazione assolve a tutti gli obblighi legali nei confronti degli Enti ed Istituti sopra richiamati (art. 4 – bis, comma 6, D.L.vo n. 181/2000).

domenica, giugno 29, 2008

Indennita' di disoccupazione


Indennita' di disoccupazione

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, per licenziamento e per alcuni casi di dimissioni, al lavoratore spetta un sostegno economico: l'indennità di disoccupazione ordinaria.

Per richiederla occorre presentare la domanda di disoccupazione all'Inps, anche tramite la Sezione circoscrizionale per l'impiego, entro 68 giorni dal licenziamento. Il diritto decorre dall’8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni; dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

Possono presentare la domanda i lavoratori

  • con almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria

  • con una anzianità contributiva di almeno 52 settimane lavorative nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro

  • che hanno versato almeno un contributo settimanale nell’anno precedente a quello per il quale si chiede l’indennità e hanno lavorato almeno 78 giornate nell’anno precedente a quello nel quale è erogato il contributo

Al disoccupato viene corrisposta l’indennità per un periodo di 180 giorni. Dal 1° gennaio 2008 l’indennità passa a 8 mesi che diventano 12 per i lavoratori che hanno superato i 50 anni. Ai lavoratori che sono stati sospesi, spetta invece il contributo per un massimo di 65 giorni.

L’indennità è pari al 40% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. L'indennità è soggetta al limite di un importo massimo mensile lordo che per il 2008 è di € 858,58 elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.857,48. Dal 1° gennaio 2008 la percentuale passa al 60% della retribuzione per i primi sei mesi e al 50% per il settimo mese e al 40% per i mesi successivi.

L’indennità cessa quando

  • si sono percepite tutte le giornate di indennità

  • si inizia un nuovo lavoro

  • si va in pensione

  • si viene cancellati dalle liste di disoccupazione

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Inps - Indennità di disoccupazione