In via sperimentale, fino a tutto il 2015, le donne in possesso di un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni, che compiano 57 anni di età, se lavoratrici dipendenti, e 58, se lavoratrici autonome, possono ottenere la pensione di anzianità, a condizione che optino per la liquidazione della pensione calcolata con il sistema contributivo.
Lo rammenta il Messaggio Inps n.7300 del 12 marzo 2010, precisando in particolare che possono beneficiare della sperimentazione le lavoratrici con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano maturato, entro il 2007, i requisiti di anzianità contributiva, e di età anagrafica, utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della normativa all’epoca vigente, o le lavoratrici con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che tuttavia non abbiano già esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo.
Dopo aver precisato che la scelta per il sistema di calcolo contributivo va esercitata all’atto del pensionamento, il Messaggio afferma che l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo, pertanto la pensione potrà essere integrata, se ricorrono le condizioni, al trattamento minimo, e verrà erogata senza tener conto del cosiddetto “requisito dell’importo”, secondo il quale una pensione contributiva può essere erogata prima del compimento del 65.mo anno di età, a condizione che risulti di importo non inferiore all’importo dell'assegno sociale aumentato del 20%.
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