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giovedì, marzo 18, 2010

Fino al 2015 le donne lavoratrici possono ottenere la pensione di anzianità con requisiti di età più favorevoli, ma con diverso calcolo di pensione

In via sperimentale, fino a tutto il 2015, le donne in possesso di un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni, che compiano 57 anni di età, se lavoratrici dipendenti, e 58, se lavoratrici autonome, possono ottenere la pensione di anzianità, a condizione che optino per la liquidazione della pensione calcolata con il sistema contributivo.

Lo rammenta il Messaggio Inps n.7300 del 12 marzo 2010, precisando in particolare che possono beneficiare della sperimentazione le lavoratrici con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano maturato, entro il 2007, i requisiti di anzianità contributiva, e di età anagrafica, utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della normativa all’epoca vigente, o le lavoratrici con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che tuttavia non abbiano già esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo.
Dopo aver precisato che la scelta per il sistema di calcolo contributivo va esercitata all’atto del pensionamento, il Messaggio afferma che l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo, pertanto la pensione potrà essere integrata, se ricorrono le condizioni, al trattamento minimo, e verrà erogata senza tener conto del cosiddetto “requisito dell’importo”, secondo il quale una pensione contributiva può essere erogata prima del compimento del 65.mo anno di età, a condizione che risulti di importo non inferiore all’importo dell'assegno sociale aumentato del 20%.

mercoledì, giugno 17, 2009

Dal 1° luglio 2009 in vigore le nuove regole sulle “quote” per ottenere la pensione di anzianità

Dal 1° luglio 2009 in vigore le nuove regole sulle “quote” per ottenere la pensione di anzianità
Con la “finestra” del 1° luglio 2009 scatta il nuovo sistema delle “quote”: per andare in pensione di anzianità occorrerà infatti sommare il numero di anni di contribuzione con il numero di anni di età, e verificare se si è raggiunta la “quota” stabilita dalla legge.
Dal prossimo mese scatterà “quota 95” per i lavoratori dipendenti, e “quota 96” per chi otterrà una pensione di anzianità a carico di una gestione da lavoro autonomo.In particolare, poiché il requisito contributivo minimo per ottenere la pensione di anzianità è di 35 anni di contribuzione, per raggiungere “quota 95”, un lavoratore dipendente dovrà avere compiuto almeno 60 anni di età, mentre per raggiungere “quota 96”, un lavoratore autonomo dovrà aver compiuto 61 anni.
Per effetto di tale sistema, sarà anche possibile ottenere la pensione di anzianità con un’età più bassa, a condizione però che l’anzianità contributiva si alzi: la legge stabilisce che l’età anagrafica minima, dal 1° luglio 2009, sia di 59 anni, pertanto per ottenere la pensione di anzianità a tale età, “quota 95” sarà raggiungibile a condizione che un lavoratore dipendente possa far valere un’anzianità contributiva di 36 anni. Lo stesso meccanismo vale, con le necessarie modifiche, per chi ottiene una pensione a carico di una gestione da lavoro autonomo.Non ci sono distinzioni tra donne e uomini, mentre chi raggiunge 40 anni di contribuzione può continuare ad andare in pensione a prescindere dal compimento di una determinata età anagrafica.In base alla legislazione attuale, “quota 95” e “quota 96” resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2010; quindi si eleveranno di un anno a partire dall’anno 2011, e di un anno ancora a partire dal 2013.

martedì, gennaio 01, 2008

Scuola: termini e modalità di cessazione dal servizio

Con il decreto 14 novembre 2007, n. 97, e la successsiva circolare n. 98 del 15 novembre 2007, il Ministero della Pubblica Istruzione ha dettato le disposizioni concernenti le modalità di cessazione dal servizio e termini di presentazione delle relative domande per il personale del comparto scuola.
E’ bene precisare che il termine obbligatorio del 10 gennaio, e le modalità di inoltro delle istanze di cessazione o trasformazione del rapporto lavorativo, riguardano solo e soltanto le istanze di cessazione e trasformazione del rapporto lavorativo (dimissioni, collocamento a riposo, trattenimento in servizio etc…) e non le domande di pensione.
Le domande di pensione possono essere inoltrate in qualsiasi momento nel corso dell’anno scolastico, antecedentemente o successivamente al 10 gennaio, con le uniche due accortezze che l’inoltro delle domande di pensione di anzianità non può avvenire prima di 12 mesi dalla data prescelta per l’accesso a pensionamento e che, quale termine ultimo (non obbligatorio ma semplicemente opportuno) suggerito dall’Inpdap affinché la pensione sia posta in pagamento immediatamente dopo la cessazione senza interruzione con lo stipendio, la domanda sia inoltrata almeno 4 mesi prima della data di cessazione stessa.
Va inoltre ribadito che, contrariamente a quanto asserito da taluni uffici dell’amministrazione scolastica (segreterie delle scuole, Uffici Scolastici Provinciali) che i patronati non sarebbero legittimati ad inoltrare le domande di pensione per il personale della scuola, nel modello ufficiale di domanda di pensione si trova incorporato il mandato di assistenza per il Patronato e la delega per il sindacato dei pensionati. Anche le avvertenze di ultima pagina riportano la possibilità di rivolgersi, per l’inoltro della domanda, agli Enti di patronato. I Patronati sono quindi ufficialmente legittimati (per quanto ce ne fosse stato bisogno) al patrocinio e inoltro della domanda. E ogni resistenza o controindicazione da parte delle amministrazioni scolastiche può essere agevolmente fugata già con la sola evidenziazione di questa circostanza (L.152/2001 e protocollo Inpdap/Patronati poi completano il discorso).