giovedì, marzo 18, 2010

Assegno di maternità: l’Inps detta le nuove regole

Con circolare n.35 del 9 marzo scorso, l’Inps ha precisato i termini per la presentazione della domanda di assegno di maternità erogato dai Comuni alle cittadine, di nazionalità extraeuropea, residenti in Italia, in possesso del ”Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” (ex “Carta di soggiorno”).

In particolare la circolare rammenta che la domanda di assegno va presentata entro sei mesi dall’evento (parto o ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), a pena della perdita del diritto.
Nel caso in cui la cittadina richiedente l’assegno sia in attesa del rilascio del “permesso di soggiorno CE”, può presentare egualmente la domanda, entro sei mesi dall’evento, allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; la domanda sarà tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del “Permesso”, che potrà avvenire anche oltre il termine dei sei mesi.

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