Stampa e mass media hanno dato poco risalto alla sentenza 13 giugno 2008 n. 203 con la quale la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria 2007 che prevedevano, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il pagamento di una quota fissa sia sulle ricette che sulle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, ha ribadito alcuni rilevanti principi in tema di contenimento della spesa sanitaria. Il giudice delle leggi, premesso che la spesa sanitaria deve essere resa compatibile con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario, ha posto in rilievo che l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute e, in particolare, nell’ambito della gestione del servizio sanitario, incontra limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa. Proprio nell’ottica di assicurare l’uniformità delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA), spetta allo Stato determinare la ripartizione dei costi relativi a tali prestazioni tra il Servizio sanitario nazionale e gli assistiti, sia prevedendo specifici casi di esenzione a favore di determinate categorie di soggetti, sia stabilendo soglie di compartecipazione ai costi, uguali in tutto il territorio nazionale. L’esigenza di adottare misure efficaci di contenimento della spesa e la necessità di garantire, nello stesso tempo, a tutti i cittadini, a parità di condizioni, una serie di prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza - si legge nella motivazione della sentenza - rende, pertanto, compatibile con la Costituzione la previsione di un ticket fisso che, originariamente introdotto in funzione di dissuasione del consumo eccessivo di medicinali, successivamente ha assunto, per effetto dell’evoluzione legislativa, la funzione di finanziamento della spesa sanitaria e valenza di strumento per la riduzione della spesa pubblica. La Corte ha, infine, precisato che se la previsione di un ticket fisso non costituisce l’unica forma possibile per realizzare gli obiettivi di contenimento della spesa, essa è, comunque, pienamente legittima sotto il profilo costituzionale. Il ticket, infatti, persegue lo scopo di evitare l’aumento incontrollato della spesa sanitaria derivante dall’inesistenza di ogni forma di compartecipazione ai costi da parte degli assistiti nonché consente di non rendere particolarmente onerose nelle diverse Regioni prestazioni che si collocano nella fascia delle prestazioni minime indispensabili in modo da assicurare a tutti i cittadini il godimento del diritto alla salute.
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