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venerdì, luglio 25, 2008

Immigrati: favorire il ricongiungimento familiare

Acli, Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Comunità di S.Egidio e Centro Astalli chiedono di rivedere le norme sui ricongiungimenti familiari e sull’asilo



Previsioni legislative che creano restrizioni, ostacoli, barriere all’ingresso e al soggiorno proprio di quei cittadini stranieri che si presentano in condizione di particolare vulnerabilità o che intendano ricostituire in Italia l’unità della loro famiglia. Questo il giudizio di Acli, Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Comunità di S.Egidio e Centro Astalli circa le norme sui ricongiungimenti familiari, sull’asilo e sui comunitari in via di definitiva approvazione. Dopo le forti perplessità già espresse in occasione della presentazione del cosiddetto pacchetto sicurezza, si torna a chiedere di rivedere l’impostazione generale di queste previsioni in modo da garantire l’unità della famiglia anche in migrazione, spesso fondamentale anche in termini di sicurezza.

Il quadro che si delinea va invece in senso contrario, con condizioni estremamente restrittive per il ricongiungimento del coniuge, dei figli maggiorenni e dei genitori a carico e con l’introduzione dell’esame del Dna per accertare la parentela, con spese a carico del richiedente. Inoltre, nei pareri delle commissioni parlamentari, si invita il Governo ad introdurre un ulteriore limite ai ricongiungimenti, basato sul reddito, non più ancorato ad un criterio di progressione, ma al numero dei soggetti da ricongiungere. Così solo i nuclei più agiati potranno permettersi di documentare delle risorse economiche di cui spesso è privo anche un cittadino italiano. Non si considera invece che frequentemente la crescita economica di una famiglia straniera comincia proprio grazie ai ricongiungimenti, che consentono all’altro coniuge o ai figli in età da lavoro di trovare a loro volta un’occupazione per contribuire al miglioramento delle condizioni economiche familiari. Senza contare che l’innalzamento dei parametri di reddito prolungherà la separazione forzata fra membri della stessa famiglia, costringendo in molti casi a scelte dolorose. Si pensi, infatti, a quanto una misura del genere potrebbe incrementare l’aborto, già così diffuso fra le donne straniere. Sempre nei pareri della Camera compare un ulteriore ostacolo: la proposta di eliminare il meccanismo del silenzio – assenso per i nulla osta per i ricongiungimenti, misura che riconosceva il “rango superiore” del diritto all’unità familiare rispetto ad altre situazioni/aspettative circa l’ingresso nel paese, snellendo la procedura per l’ottenimento del titolo.

Per quanto riguarda invece i richiedenti asilo, si ribadisce che la necessità di dare segnali rassicuranti al paese non può andare a discapito di chi è in condizioni di particolare vulnerabilità. Non pare sensato procedere a modifiche del D. Lgs n. 25/2008, che ha recepito una direttiva europea sui rifugiati e richiedenti asilo, e la cui efficacia non è stata neppure ancora sperimentata.

Destano infine preoccupazione anche le restrizioni proposte al soggiorno dei cittadini comunitari, che di fatto ripristinano la situazione precedente all’ingresso nell’Unione.

Se è vero che spetta al mondo politico legiferare in questa materia, è altrettanto vero che la Chiesa e gli organismi che ad essa si ispirano hanno il dovere di fare appello alla coscienza pubblica e a quanti hanno autorità nella vita sociale, economica e politica, affinché vengano tutelati i soggetti più vulnerabili.

domenica, dicembre 03, 2006

"Sportello immigrati": nuove norme sui ricongiungimenti familiari e il soggiorno lungo.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie su i ricongiungimenti familiari e il soggiorno lungo per gli immigrati extracomunitari.
Il decreto sui ricongiungimenti familiari si compone di quattro articoli. Modifica o integra le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che disciplinano i ricongiungimenti familiari. Si aggiunge, inoltre, nel medesimo provvedimento legislativo, un articolo aggiuntivo concernente il ricongiungimento familiare dei rifugiati.
La nuova disciplina incide su alcune condizioni che limitavano o appesantivano ingiustificatamente l´esercizio del diritto del ricongiungimento. Non è previsto, invece, l´ampliamento delle categorie di familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento.
Tra le novità più importanti:
• non è più prevista per i figli minori la condizione di familiari "a carico", potendosi tale requisito considerare implicito.
• la condizione della minore età prevista per il ricongiungimento è esplicitamente riferita al momento della presentazione della domanda, in modo da non addossare agli interessati le conseguenze di eventuali ritardi.
• per i figli maggiorenni non è più richiesta l´invalidità totale bensì l´impossibilità di provvedere, in maniera permanente, alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute.
• relativamente al ricongiungimento dei genitori è stata eliminata la necessità dell´accertamento dell´esistenza o meno di altri figli nel Paese di origine, limitandosi a richiedere soltanto la mancanza di un adeguato sostegno familiare.
Con il secondo decreto i cittadini stranieri otterranno lo Status di soggiornante di lungo periodo con una permanenza regolare in Italia di almeno 5 anni, da dimostrare con permesso di soggiorno in corso di validità, contro i 6 anni previsti finora. Il cittadino dovrà anche dimostrare di percepire un reddito minimo non inferiore all'importo di un assegno sociale annuo.
Il permesso di lungo periodo è a tempo indeterminato e rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta. Può essere revocato per acquisto fraudolento, espulsione, pericolosità per l'ordine pubblico, assenza dal territorio dell'Unione Europea per 12 mesi consecutivi, o dopo 6 anni di assenza dal territorio nazionale.
Il "lungo soggiornante" potrà entrare in Italia senza visto, pur proveniendo da Paesi per i quali è richiesto, e circolare liberamente. Vengono subordinate all'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale le prestazioni di assistenza e previdenza sociale, quelle relative a erogazioni in ambito sanitario, scolastico e sociale, lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma non espressamente vietata al cittadino.