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martedì, aprile 10, 2007

IMMIGRATI: DA DOMANI NON SERVIRA' PIU' CARTA SOGGIORNO PER CITTADINI UE

(ASCA) - Roma, 10 apr - Novita' in arrivo, da domani, per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari in Italia. A renderle note e' il Viminale. Per cittadini comunitari, infatti, non servira' piu' richiedere la carta di soggiorno rilasciata dalle Questure ma sara' sufficiente l'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza, come gia' avviene per qualsiasi cittadino italiano. I cittadini dell'Unione che hanno presentato la domanda di carta di soggiorno prima dell'11 aprile, quini, in forma il Ministero dell'Interno, potranno iscriversi all'anagrafe con la ricevuta rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane e con l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa. Per quanto riguarda, invece, il familiare non comunitario del cittadino dell'Unione, questi dovra' continuare a richiedere la carta di soggiorno alla Questura di competenza. gc/mcc/ss

venerdì, aprile 06, 2007

Carta di identità a chi attende il permesso. Può iscriversi all'anagrafe anche chi è appena entrato con i flussi.

ROMA - Anche chi sta rinnovando il permesso o lo ha chiesto per la prima volta dopo esser entrato con i flussi può iscriversi all'anagrafe, farsi rilasciare la carta di identità ed esercitare tutti i diritti che questo comporta.
Con due distinte circolari il Viminale dà attuazione anche per quanto riguarda le anagrafi alle direttive emanate finora per tutelare chi è in attesa del permesso di soggiorno. Una scelta importante soprattutto alla luce dei ritardi che si stanno registrando in tutta Italia.

Min. dell' Interno
Carta di identità a chi attende il permesso
Può iscriversi all'anagrafe anche chi è appena entrato con i flussi
Che chi attende il rinnovo può iscriversi all'anagrafe è stato già chiarito a novembre scorso, ma alcuni Comuni si chiedevano se, oltre all'iscrizione, potessero procedere al rilascio del documento di identità. Con la circolare n. 17 del 2 aprile il ministero dell'Interno ha dato il via libera: "Si ritiene possibile il rilascio e il rinnovo della carta di identità, con la sola esclusione della validità per l'espatrio, ai cittadini stranieri iscritti in anagrafe e che abbiano presentato domanda di rinnovo del titolo di soggiorno nelle forme e nei tempi previsti".
Come regolarsi, invece, con chi chiede il permesso per la prima volta?
Una direttiva firmata da Amato a febbraio dà pieni diritti a chi è entrato con i flussi d'ingresso e, dopo aver firmato il contratto di soggiorno, attende il permesso per lavoro subordinato. La circolare n. 16 del 2 aprile spiega quindi che "il principio enunciato nella direttiva deve essere applicato con riferimento al procedimento di iscrizione anagrafica". In questo caso bisognerà esibire il contratto di soggiorno e la ricevuta della domanda del permesso.

news segnalata dallo Sportello Cittadini Stranieri del Circolo Acli "Ora et labora" di Fossato di Vico

venerdì, marzo 30, 2007

Dall'11/4 addio alla carta di soggiorno. Le nuove regole

Addio alla carta di soggiorno per i comunitari: dall'11 aprile ai romeni, ai polacchi, ai tedeschi, e a tutti gli altri cittadini dell'Unione europea che vogliono vivere in Italia basterà una semplice iscrizione all'anagrafe.

È questa una delle novità principali introdotte dal decreto legislativo 30/2007, che dà attuazione a una direttiva europea sul "diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri". Pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, il decreto entrerà in vigore tra due settimane.

Secondo la nuova legge, i cittadini dell'Unione possono soggiornare in Italia fino a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, "salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio rilasciato dal loro Paese". Lo stesso diritto è esteso ai loro familiari extraue, purchè abbiano un passaporto valido e siano arrivati in Italia con un regolare visto d'ingresso.

Per un periodo superiore ai tre mesi possono invece soggiornare i lavoratori autonomi o subordinati, gli studenti e chiunque abbia risorse sufficienti per non pesare sull'assistenza sociale e un' assicurazione sanitaria. Anche in questo caso il diritto di soggiorno è esteso ai familiari.

Chi si trova in queste condizioni dovrà chiedere al Comune l'iscrizione all'anagrafe, allegando i documenti che attestano il suo diritto a soggiornare per più di tre mesi in Italia. Al momento della richiesta, gli verrà rilasciata una ricevuta con i suoi dati, il domicilio e la data di presentazione della domanda. Questo documento, di fatto, sostituirà la vecchia carta di soggiorno per cittadini Ue, che con questa nuova legge viene abolita.

Il cittadino dell'Unione europea che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni in Italia conquista il diritto al soggiorno permanente. La continuità del soggiorno non è comunque interrotta da assenze inferiori ai sei mesi l'anno o di durata superiore se dovute a obblighi militari oppure fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza e maternità, malattia, studio, distacco per motivi di lavoro).

La categoria di "familiari" ai quali viene esteso il diritto di soggiorno in Italia è piuttosto vasta: il coniuge, il partner che ha contratto con il cittadino dell'UE un'"unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro", i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o del partner. Viene infine agevolato l'ingresso e il soggiorno di altri familiari a carico o conviventi e del partner col quale il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata. (fonte stranieri in Italia)


lunedì, marzo 05, 2007

Abolita la richiesta del permesso di soggiorno per il minore straniero adottato

Firmata il 21 febbraio scorso dai Ministri dell'Interno Amato e delle Politiche per la Famiglia Bindi una direttiva sull'abolizione della richiesta del permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione.La direttiva consta di un unico articolo, nel quale si stabilisce che "ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non è richiesto il permesso di soggiorno".Con tale provvedimento è stata abolita la prassi secondo la quale un bambino adottato all'estero da una coppia italiana deve chiedere, al momento del suo arrivo in Italia e nonostante già in possesso di un cognome italiano, il permesso di soggiorno come qualsiasi cittadino straniero."Abolire il permesso di soggiorno per i bambini stranieri adottati - ha dichiarato il Sottosegretario all'Interno Marcella Lucidi - è perfettamente in linea con il Testo Unico sull´immigrazione che già non prevede un permesso di soggiorno per adozione. Inoltre abbiamo voluto considerare che la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per il minore è fonte di ulteriori disagi per le famiglie adottive, oltre che di inutili appesantimenti burocratici. Per questo ci siamo adoperati per facilitare un iter che ha preso avvio sulla base di accertamenti e di decisioni che non richiedono nessuna verifica supplementare. La Direttiva è così un contributo per sostenere positivamente il legame affettivo e l´inserimento del minore oltre che nella famiglia anche nella nostra società."

domenica, dicembre 03, 2006

"Sportello immigrati": nuove norme sui ricongiungimenti familiari e il soggiorno lungo.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie su i ricongiungimenti familiari e il soggiorno lungo per gli immigrati extracomunitari.
Il decreto sui ricongiungimenti familiari si compone di quattro articoli. Modifica o integra le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che disciplinano i ricongiungimenti familiari. Si aggiunge, inoltre, nel medesimo provvedimento legislativo, un articolo aggiuntivo concernente il ricongiungimento familiare dei rifugiati.
La nuova disciplina incide su alcune condizioni che limitavano o appesantivano ingiustificatamente l´esercizio del diritto del ricongiungimento. Non è previsto, invece, l´ampliamento delle categorie di familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento.
Tra le novità più importanti:
• non è più prevista per i figli minori la condizione di familiari "a carico", potendosi tale requisito considerare implicito.
• la condizione della minore età prevista per il ricongiungimento è esplicitamente riferita al momento della presentazione della domanda, in modo da non addossare agli interessati le conseguenze di eventuali ritardi.
• per i figli maggiorenni non è più richiesta l´invalidità totale bensì l´impossibilità di provvedere, in maniera permanente, alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute.
• relativamente al ricongiungimento dei genitori è stata eliminata la necessità dell´accertamento dell´esistenza o meno di altri figli nel Paese di origine, limitandosi a richiedere soltanto la mancanza di un adeguato sostegno familiare.
Con il secondo decreto i cittadini stranieri otterranno lo Status di soggiornante di lungo periodo con una permanenza regolare in Italia di almeno 5 anni, da dimostrare con permesso di soggiorno in corso di validità, contro i 6 anni previsti finora. Il cittadino dovrà anche dimostrare di percepire un reddito minimo non inferiore all'importo di un assegno sociale annuo.
Il permesso di lungo periodo è a tempo indeterminato e rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta. Può essere revocato per acquisto fraudolento, espulsione, pericolosità per l'ordine pubblico, assenza dal territorio dell'Unione Europea per 12 mesi consecutivi, o dopo 6 anni di assenza dal territorio nazionale.
Il "lungo soggiornante" potrà entrare in Italia senza visto, pur proveniendo da Paesi per i quali è richiesto, e circolare liberamente. Vengono subordinate all'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale le prestazioni di assistenza e previdenza sociale, quelle relative a erogazioni in ambito sanitario, scolastico e sociale, lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma non espressamente vietata al cittadino.