Il Patronato Acli interviene con una nota sulla circolare n.5 dell’Inps che ha cercato di mettere un rimedio, martedì scorso, al vuoto che si è creato con l’approvazione della legge 247/2007 tra cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della pensione di vecchiaia.
La circolare salva dalle nuove finestre di vecchiaia i lavoratori che avevano in corso il preavviso per la cessazione del rapporto di lavoro al 31 dicembre 2007 e nei limiti del periodo previsto dal contratto. «Ma se la cessazione dal lavoro si colloca a fine febbraio – spiega il direttore generale del Patronato Acli Damiano Bettoni – ed il contratto prescrive un mese di preavviso, il lavoratore resta escluso dall’ipotesi salvaguardata e dovrà andare in pensione il 1° luglio, se la sua pensione è liquidata dal fondo lavoratori dipendenti, o il 1° ottobre se la sua pensione è liquidata nella Gestione dei lavoratori automi. Se invece il preavviso prescritto dal contratto fosse stato di 2 mesi, avrebbe potuto evitare il nuovo regime delle finestre e andare in pensione il 1° marzo».
«Questa indicazione operativa dell’Inps, dunque, se da una parte vale a salvare almeno le situazioni di chi ormai abbia avviato le procedure della cessazione del rapporto di lavoro, dall’altra non corregge quelle discriminazioni create dall’estensione delle finestre alle pensioni di vecchiaia, concretizzando in pratica un’elevazione dell’età di vecchiaia che non è uguale per tutti».
«Né viene risolto il nodo più evidente – aggiunge Bettoni – , che è di natura giuslavoristica. E cioè la possibilità del datore di lavoro di recedere dal contratto al compimento del 65° anno di età del lavoratore. In pratica la possibilità di licenziare il lavoratore senza bisogno di motivazione. Pur riconoscendo l’impegno dell’Istituto ad intervenire in una situazione di urgente rilevanza sociale, resta forte la perplessità sulla sua capacità, e di altri enti previdenziali, di sostituirsi al legislatore in una materia che trova soluzione definitiva solo in un provvedimento che abbia forza di legge. La possibilità c’è: quella di introdurre la misura idonea in sede di conversione in legge del decreto “milleproroghe”, che deve essere trasformato in legge entro febbraio».
Per il vicepresidente delegato del Patronato Acli, Michele Consiglio, «c’è da domandarsi se non si debba ripensare ad una norma meglio strutturata di quella approvata. Non si può infatti nascondere quello che è palese, e cioè che con questo provvedimento, con l’istituzione cioè delle finestre per la pensione di vecchiaia, si è di fatto introdotto – in modo surrettizio e oggettivamente discriminatorio – l’allungamento dell’età pensionabile. Per alcuni lavoratori l’allungamento raggiunge anche gli 8 mesi. La norma in sé appare iniqua per molte ragioni, ivi compreso il fatto che va a colpire anche persone che, soprattutto donne, hanno da tempo cessato di lavorare con lo scopo di dedicarsi alla cura dei figli o all’assistenza degli anziani e hanno raggiunto i requisiti contributivi per la pensione mediante versamenti volontari. Queste protagoniste del cosiddetto “welfare informale” si vedono ancora posticipare quella pensione che, al momento della cessazione dell’attività lavorativa, molti anni fa, avrebbe dovuto arrivare al compimento del 55° anno di età. Oggi devono attendere quasi i 61 anni».
La circolare salva dalle nuove finestre di vecchiaia i lavoratori che avevano in corso il preavviso per la cessazione del rapporto di lavoro al 31 dicembre 2007 e nei limiti del periodo previsto dal contratto. «Ma se la cessazione dal lavoro si colloca a fine febbraio – spiega il direttore generale del Patronato Acli Damiano Bettoni – ed il contratto prescrive un mese di preavviso, il lavoratore resta escluso dall’ipotesi salvaguardata e dovrà andare in pensione il 1° luglio, se la sua pensione è liquidata dal fondo lavoratori dipendenti, o il 1° ottobre se la sua pensione è liquidata nella Gestione dei lavoratori automi. Se invece il preavviso prescritto dal contratto fosse stato di 2 mesi, avrebbe potuto evitare il nuovo regime delle finestre e andare in pensione il 1° marzo».
«Questa indicazione operativa dell’Inps, dunque, se da una parte vale a salvare almeno le situazioni di chi ormai abbia avviato le procedure della cessazione del rapporto di lavoro, dall’altra non corregge quelle discriminazioni create dall’estensione delle finestre alle pensioni di vecchiaia, concretizzando in pratica un’elevazione dell’età di vecchiaia che non è uguale per tutti».
«Né viene risolto il nodo più evidente – aggiunge Bettoni – , che è di natura giuslavoristica. E cioè la possibilità del datore di lavoro di recedere dal contratto al compimento del 65° anno di età del lavoratore. In pratica la possibilità di licenziare il lavoratore senza bisogno di motivazione. Pur riconoscendo l’impegno dell’Istituto ad intervenire in una situazione di urgente rilevanza sociale, resta forte la perplessità sulla sua capacità, e di altri enti previdenziali, di sostituirsi al legislatore in una materia che trova soluzione definitiva solo in un provvedimento che abbia forza di legge. La possibilità c’è: quella di introdurre la misura idonea in sede di conversione in legge del decreto “milleproroghe”, che deve essere trasformato in legge entro febbraio».
Per il vicepresidente delegato del Patronato Acli, Michele Consiglio, «c’è da domandarsi se non si debba ripensare ad una norma meglio strutturata di quella approvata. Non si può infatti nascondere quello che è palese, e cioè che con questo provvedimento, con l’istituzione cioè delle finestre per la pensione di vecchiaia, si è di fatto introdotto – in modo surrettizio e oggettivamente discriminatorio – l’allungamento dell’età pensionabile. Per alcuni lavoratori l’allungamento raggiunge anche gli 8 mesi. La norma in sé appare iniqua per molte ragioni, ivi compreso il fatto che va a colpire anche persone che, soprattutto donne, hanno da tempo cessato di lavorare con lo scopo di dedicarsi alla cura dei figli o all’assistenza degli anziani e hanno raggiunto i requisiti contributivi per la pensione mediante versamenti volontari. Queste protagoniste del cosiddetto “welfare informale” si vedono ancora posticipare quella pensione che, al momento della cessazione dell’attività lavorativa, molti anni fa, avrebbe dovuto arrivare al compimento del 55° anno di età. Oggi devono attendere quasi i 61 anni».