Con Messaggio n. 11226 del 20 maggio 2011, l’Inps ha confermato le modalità per l’erogazione della “somma aggiuntiva”, nota anche come “quattordicesima”, stituita dall’art.5 della legge 127/2007, di conversione del D.L. 81/2007.
Tale norma prevede che nel mese di luglio di ogni anno venga corrisposta una “somma aggiuntiva” sulle pensioni, a condizione che i titolari siano di età superiore a 64 anni, e risultino titolari di un reddito complessivo personale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
La somma è di importo diverso a seconda dell’anzianità contributiva della persona interessata, e con riferimento a specifiche anzianità contributive tra pensioni liquidate da una gestione da lavoro dipendente o da lavoro autonomo.
Nel ribadire le disposizioni a suo tempo fornite con circolare n. 119 del 2007, il Messaggio Inps afferma che la suddetta somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria poiché il diritto sarà verificato in base alla dichiarazione dei redditi definitiva.
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