La Legge 220/2010, (Legge di stabilità 2011) ha disposto, tra l’altro, la proroga al 31
dicembre 2011 di alcune norme in materia di prestazioni a sostegno del reddito.
In particolare è stata disposta la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali e per le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, nonché per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Inoltre è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.
Con Circolare n. 40 del 22 febbraio, l’Inps ha esposto il quadro riepilogativo delle principali norme emanate in epoca più recente con particolare riferimento alle implicazioni di natura contributiva.
Con riferimento alla legge 183/2010 (cosiddetto “collegato lavoro”), la circolare afferma inoltre l’esclusione dalla base imponibile, ai fini contributivi, dell’indennità “onnicomprensiva” riconosciuta dal giudice a un lavoratore a titolo di risarcimento del danno patito in caso di conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine costituto in violazione delle norme di legge.
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