LA RESA dei……………. CONTI
COMUNICATO STAMPA-AGENZIA DELLE ENTRATE –
PRESENTAZIONE MODELLO EAS
La presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali (Eas), per godere dei benefici fiscali, come previsto dall'articolo 30 del decreto anticrisi (Dl 185/2008), mira a tutelare gli enti che correttamente hanno diritto a godere di tali agevolazioni e a contrastarne l'uso distorto.
Nel caso in cui gli enti associativi, chiamati a presentare il modello, entro il 30 ottobre 2009, dovessero incontrare difficoltà nella compilazione, potranno ricevere la massima assistenza e il necessario supporto dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia attraverso la rete degli Uffici dislocati su tutto il territorio nazionale. >>
L'Agenzia delle entrate ha fatto presente che la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali (Eas), per godere dei benefici fiscali, cosi' come previsto dall'articolo 30 del decreto anticrisi è diretta a "tutelare gli enti che correttamente hanno diritto a godere di tali agevolazioni e a contrastarne l'uso distorto". Nel caso in cui - spiega l'Agenzia delle Entrate - "gli enti associativi, chiamati a presentare il modello, entro il 30 ottobre 2009, dovessero incontrare difficolta' nella compilazione, potranno ricevere la massima assistenza e il necessario supporto dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia attraverso la rete degli Uffici dislocati su tutto il territorio nazionale''. Questo adempimento è simile a quello rpevisto da altri paesi europei e consente di rafforzare la capacita' di controllo dell'amministrazione e di contrastare la concorrenza sleale tra operatori. Si tratta di un adempimento che riguarda enti associativi di natura privatistica, comprese le societa' sportive dilettantistiche e le organizzazioni di volontariato. Sono invece esclusi gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attivita' commerciale, le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolato (legge 398 del 1991) e, alle condizioni stabilite, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (art. 6 legge 266 del 1991).
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