lunedì, marzo 30, 2009

Il Tfr va rivalutato anche se l’indice dei prezzi al consumo è in calo

L’art. 2120 del codice civile, dispone che il Trattamento di fine rapporto (TFR) venga "incrementato su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa, e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente".

Nell’applicare il tasso di rivalutazione per frazioni di anno, l’indice Istat è incrementato con riferimento alla differenza tra l’indice maturato nel mese di cessazione del lavoro e l’indice maturato al mese di dicembre dell’anno precedente, considerando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Poiché nei mesi di gennaio e febbraio 2009 l’indice dei prezzi al consumo è risultato più basso dell’indice accertato a dicembre 2008, un’interpretazione rigida della norma avrebbe portato non ad un incremento, ma ad un decremento del Tfr.

In assenza di orientamenti ministeriali, è intervenuta una nota di Confindustria, secondo la quale l’art. 2120 dispone che il Tfr venga "incrementato", in base all’aumento dell’indice Istat, e non "variato" in relazione a tale indice. "Sembra corretto ritenere – conclude Confindustria – che in caso di variazioni negative, la quota variabile del coefficiente di rivalutazione deve essere posta pari a 'zero' ".
Ne consegue che nei mesi di gennaio e febbraio è stato applicato il solo coefficiente di rivalutazione annua pari all’1,5%, che su base mensile ammonta a 0,125%.

3 commenti:

Anonimo ha detto...

La ringrazio per intiresnuyu iformatsiyu

Anonimo ha detto...

imparato molto

Anonimo ha detto...

La ringrazio per Blog intiresny