mercoledì, ottobre 15, 2008

PENSIONE DI REVERSIBILITA’ E FIGLI CON SINDROME DOWN.


PENSIONE DI REVERSIBILITA’ E FIGLI CON SINDROME DOWN. INTERROGAZIONE DELL'ON. LUIGI BOBBA.

L’On. Luigi BOBBA (PD), Vice Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati ha presentato un’interrogazione al Ministro del lavoro, salute e politiche sociali (interrogazione firmata anche dall’On. Marco CALGARO) relativamente alla questione della pensione di reversibilità a favore dei figli con sindrome di Down. “Nel passato molti genitori di persone con sindrome di Down, per timore della perdita di una certezza economica, quale la pensione di reversibilità in favore del figlio, hanno rinunciato spesso ad occasioni di lavoro - spiega l’On. Luigi BOBBA - tale scelta, oltre ai danni che può provocare al singolo individuo, determina notevoli costi sociali, trasformando potenziali contribuenti, quali i lavoratori con sindrome di Down, in assistiti permanenti, non solo sul piano pensionistico, ma anche per l’incremento di domanda che suscita rispetto alla fruizione di servizi assistenziali”. L’articolo 46 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, dispone che il diritto alla pensione ai superstiti disabili viene mantenuto anche in caso di attività lavorativa “svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili” presso cooperative sociali o presso datori di lavoro che assumono tali soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, “con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata”. Aggiunge l’On. Luigi BOBBA: “Si tratta di una norma importante, perché consente a molte famiglie di affrontare con maggiore serenità il futuro dei propri figli, che non si trovano più, come accadeva in precedenza, nella condizione di dover rinunciare alla pensione di reversibilità dei genitori nel caso di svolgimento di attività lavorativa. Nonostante la legge abbia finalmente risolto tale situazione, si evidenziano alcuni dubbi interpretativi a livello amministrativo, che rischiano un’applicazione riduttiva della normativa, riguardanti in particolar modo la finalità terapeutica e le modalità di assunzione”. Infatti restano esclusi tutti coloro che sono stati assunti prima della emanazione della legge, quindi molti di coloro che lavorano da diversi anni e che sono stati assunti ai sensi della precedente normativa, che non disponeva dello strumento delle convenzioni. Inoltre le agevolazioni fruibili dal datore di lavoro che assume con la convenzione non sempre sono convenienti, in quanto vengono erogate a volte con anni di ritardo, o possono non arrivare affatto, vista la natura instabile delle stesse, relative al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Conclude l’On. Luigi BOBBA: “E’ importante che il Governo intervenga a eliminare tali criticità, cancellando i dubbi interpretativi. Per questo abbiamo chiesto al Ministro se non intenda opportuno individuare quanto prima un criterio che assimili ai criteri di assunzione esplicitati tutti i rapporti analoghi per caratteristiche di beneficiari e tipologie contrattuali, e se, nel definire i criteri e nell’individuare gli organi competenti al riconoscimento della finalità terapeutica, non ritenga questa implicita per tutti i casi di attività lavorativa svolta da persone affette da disabilità intellettiva”.

2 commenti:

Anonimo ha detto...

Perche non:)

Anonimo ha detto...

imparato molto