domenica, settembre 14, 2008

Prostituzione, le organizzazioni criticano il governo

Sta facendo discutere il ddl sulla prostituzione approvato su proposta del ministro Carfagna. Come spesso accade si ha l'impressione che si voglia affrontare solo l'aspetto dell'ordine pubblico o dare la sensazione di maggiore ordine e sicurezza lasciando alle spalle il problema vero dell'esclusione sociale. Su questo tema sono intervenute le principali associazioni che seguono quotidianamente l'argomento e tra i commenti ho inserito il testo integrale del ddl.

Dinanzi all’allarme e al disagio che diversi cittadini e alcune collettività manifestano nei confronti del fenomeno prostituzione non ci sono scorciatoie: occorre tenere insieme la tutela dei diritti delle vittime di sfruttamento sessuale, il sostegno all’inclusione sociale per chi si prostituisce e vorrebbe una alternativa, il contrasto delle organizzazioni criminali, le esigenze di sicurezza che deve riguardare tutti, comprese le persone che si prostituiscono»

È questo il messaggio che alcune delle più qualificate organizzazioni che operano nel settore della prostituzione e della tratta – ASGI, Associazione Gruppo Abele, Associazione On the Road, Caritas Italiana, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute, Comune di Venezia, Consorzio Nova, Dedalus, Save the Children – hanno mandato al Governo presentando un proprio documento di analisi e proposte.

Le organizzazioni firmatarie del testo sottolineano che la conciliazione di queste diverse esigenze è già praticata ogni giorno in tante città della Penisola: si tratta di quel “modello italiano” che ha fatto del nostro Paese il punto riferimento nello scenario internazionale in materia di tutela delle persone vittime di grave sfruttamento e di tratta. Un approccio che ha permesso di proteggere la persona sfruttata e vittima di tratta che decide di uscire dal racket.

Delusione, dunque, degli enti poiché il Governo ha ignorato le richieste di incontro e i contenuti del documento. Eccone alcune proposte, che gli enti contano comunque di portare nel dibattito che seguirà:

- L’applicazione reale (e non a macchia di leopardo) della Legge Merlin, in quanto tutela la dignità delle persone che si prostituiscono, colpisce lo sfruttamento e favorisce percorsi di fuoriuscita e di assistenza. Accanto a ciò l’articolo 18 del Testo Unico Immigrazione e la legge sulla tratta. Ottime leggi ma poco applicate.

- Formare chi opera sul campo (associazioni, enti, forze dell’ordine, operatori della giustizia) sulle opportunità offerte dalla legislazione vigente, in modo che siano sempre più in grado di aiutare chi è sfruttato.

- Ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa contro la tratta;

- Promuovere interventi che riescano a realizzare per tutte le persone che vogliono lasciare la prostituzione, un buon inserimento sociale e lavorativo.

- Attività di contatto, formazione, sostegno all’inserimento lavorativo.

- Mediazione dei conflitti nei territori dove l’esercizio della prostituzione solleva problemi.

- Prevedere opportuni collegamenti tra gli apparati nazionali e i Paesi d’origine delle vittime di tratta in modo da poter prevenire e contrastare il fenomeno.

- Assicurare le speciali tutele dovute per i minori. I diritti dei minori coinvolti in attività prostituiva, tra i quali vittime di sfruttamento, tratta e riduzione in schiavitù, devono essere pienamente garantiti, senza alcuna discriminazione. Ciò riguarda anche l’eventualità del rimpatrio: un minore dovrebbe essere rimpatriato nel proprio paese d’origine soltanto se tale misura corrisponde alla realizzazione del suo superiore interesse.

- Supportare l’inclusione socio-lavorativa delle vittime che decidono volontariamente di rientrare nel proprio Paese e sostenere lo sviluppo socio-economico dei Paesi stessi. In questa direzione gli estensori chiedono al Ministero degli Esteri di istituire un’agenzia che funzioni da interfaccia tra i soggetti attuatori dell’art.18 e dell’art.13 e le rappresentanze consolari presenti in Italia.

- Promuovere e pubblicizzare il Numero Verde in aiuto alle vittime di tratta (800 290290).

- Attivare collaborazioni con tutti i Ministeri competenti, la Direzione Nazionale Antimafia, le Organizzazioni Non Profit accreditate, rappresentanza di Regioni ed Enti Locali, Sindacati ecc. per definire, programmare e monitorare le politiche e gli interventi in materia di tratta.

«È stata appena lanciata una campagna di promozione del Documento» scrive la Lila in un suo comunicato «in pochi giorni hanno già aderito oltre 50 enti (non profit, Regioni, Province, Comuni) e molte altre adesioni stanno arrivando»

3 commenti:

Pasquale Orlando ha detto...

per aiutare a capire:
Ecco il ddl Carfagna

Nel mirino la strada e gli sfruttatori. Pene più severe contro la prostituzione minorile


E’ stato approvato all’unanimità al Consiglio dei Ministri dell'11 settembre scorso il disegno di legge contenente “Misure contro la prostituzione” predisposto dal ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna in coordinamento con i ministri Maroni e Alfano.

Ecco il testo del disegno di legge:

ART. 1
(modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75).

1. All'art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Chiunque esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da duecento a tremila euro.
Alla medesima pena prevista al secondo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta".

ART. 2
(prostituzione minorile e rimpatrio assistito).

1. L'articolo 600-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art 600-bis (Prostituzione minorile) E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
a) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto;
b) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta' inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i sedici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita', e' punito con la reclusine da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000..
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pensa si operano sulla quantita' di pena risultante dall'applicazione della stessa.
Se l'autore dei fatti di cui al secondo e terzo comma e' minore di anni diciotto la pena e' ridotta da un terzo a due terzi".

2. I soggetti minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel territorio dello Stato, sono riaffilati alla famiglia o alle autorita' responsabili del Paese di origine o di provenienza, nel rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge dai provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e con modalita' tali da assicurare il rispetto e l'integrita' delle condizioni psicologiche del minore, attraverso la procedura di rimpatrio assistito di cui al comma 2-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro delegato, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, dell'interno e della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite procedure accelerate e semplificate per l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito del minore che abbia esercitato la prostituzione.

ART. 3
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione).

1. All'articolo 416 del codice penale e' aggiunto il seguente comma:

"Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti previsti dall'articolo 600-bis ovvero i delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

ART. 4
(Norme finanziarie e abrogazioni)

1. Dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita' previste dalla presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. E' abrogato l'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

AS 733 EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18 - bis
(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea)

1. Le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Blog su blogger di Tescaro ha detto...

Ciao Pasquale eccomi di ritorno dalle vacanze, peccato già terminate... vabbe ora mi dedicherò al lavoro e naturalmente leggere i post, il tuo recente lo condivido molto perchè nei miei 2 penultimi ho trattato l'argomento che interessa Vicenza ma anche Verona e PAdova ed ho espresso la mia contrarietà verso i sindaci sceriffi.

Anonimo ha detto...

La ringrazio per intiresnuyu iformatsiyu