mercoledì, giugno 18, 2008

Immigrati: non legittimo il requisito della cittadinanza per la licenza taxi

Un’ordinanza del tribunale civile di Firenze dà ragione a un immigrato tunisino, residente in Italia da quasi vent'anni, e sul ricorso presentato dalle Acli stabilisce che è discriminatorio il requisito della cittadinanza, se "elemento non essenziale al tipo di concorso indetto"

Anche gli extracomunitari possono guidare i taxi. E' quanto ha stabilito il Tribunale di Firenze in merito al ricorso di un cittadino tunisino sostenuto dalle Acli.
Le Acli sono intervenute 'ad adiuvandum' nel ricorso presentato da un cittadino tunisino la cui richiesta di partecipazione al bando di Concorso pubblico per l'assegnazione di 60 licenze taxi nel Comune di Firenze era stata respinta nel giugno del 2007 dalla Commissione esaminatrice in quanto non in possesso della cittadinanza italiana come richiesto dal bando stesso.
Il cittadino tunisino si era allora rivolto all'Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale) segnalando il suo caso per avere un orientamento perché si era sentito discriminato.
L'Unar lo ha indirizzato alle Acli, che per conto dell’Ufficio gestiscono i contact center, perché lo sostenessero nella presentazione del ricorso presso il Tribunale di Firenze.
Le stesse Acli sono intervenute volontariamente nel procedimento giudiziario sostenendo le ragioni del ricorrente, secondo quanto scritto nell'articolo 43 del Testo Unico Immigrazione riguardante proprio la materia di contrasto alla discriminazione razziale.
Il giudice, sciogliendo la riserva e pronunciando l'ordinanza depositata in cancelleria il 3 giugno scorso, ha riconosciuto come il contenuto del bando di concorso impugnato sia «produttivo di effetti discriminatori per motivi di razza e di etnia, richiedendo lo stesso (bando) per la partecipazione, la cittadinanza italiana, elemento non essenziale al tipo di concorso indetto».
Le Acli si ritengono soddisfatte di aver sostenuto un'azione legale per la tutela di un diritto fondamentale quale quello della non discriminazione e ritengono necessario che, anche a seguito di questa ulteriore sentenza, la pubblica amministrazione debba riconoscere il diritto dei cittadini stranieri, regolarmente presenti nel nostro territorio, a partecipare a bandi e concorsi pubblici laddove questi non comportino l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Perche non:)