venerdì, dicembre 14, 2007

Decreto flussi e transito degli stranieri: chiarimenti e news


Decreto flussi. Sull’invio telematico delle domande non ci sono corsie preferenziali

13/12/2007
“Non esistono priorità di accesso assegnate dal Ministero dell’Interno ai singoli datori di lavoro che effettuano la procedura per conto proprio”.
Il vicepresidente delegato del Patronato ACLI Michele Consiglio smentisce le voci di una sorta di “privilegio” accordato ai datori di lavoro che inoltrano le domande con connessioni singole.
L’equivoco generato dalle risposte fornite da un funzionario del Ministero dell’Interno nel corso della trasmissione “Permesso di soggiorno” trasmessa da Radio1 RAI.


Emanata dal Ministero dell'Interno la circolare che regola il transito degli stranieri in entrata e in uscita dal nostro paese
Circolare del Ministero dell'Interno del 12 settembre 2007
12/12/2007
La Circolare emanata dal Ministero dell’Interno regola l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri già regolarmente presenti che hanno richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno ovvero il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o ricongiungimento familiare.
Nella circolare si sottolinea che la facilitazione temporanea di transito, valida dal 14 dicembre 2007 al 31 marzo 2008, è concessa soltanto agli stranieri che, provenienti dall’Italia o diretti verso l’Italia, siano in possesso all’atto del transito della ricevuta di Poste Italiane S.p.a. attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, del passaporto in corso di validità o del documento di viaggio equipollente e del titolo di soggiorno scaduto. Il transito potrà avvenire attraverso le frontiere terrestri, marittime ed aeree.
Gli stranieri in possesso della ricevuta di Poste Italiane attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare, invece, potranno far ritorno nei paesi di origine e successivamente rientrare in Italia, a condizione che:

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l’uscita ed il rientro in Italia avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;
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il viaggio non preveda il transito attraverso altri paesi Schengen, essendo lo stesso precluso;
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lo straniero esibisca il passaporto, o il documento di viaggio equipollente, unitamente al visto d’ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno e la ricevuta di Poste Italiane;
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il personale preposto ai controlli di frontiera dovrà procedere alla timbratura del documento di viaggio e della ricevuta esibiti dal titolare all’atto dell’uscita e del rientro in Italia.

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