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lunedì, febbraio 23, 2009

QUELL'INUTILE LINEA DURA SULL'IMMIGRAZIONE.



Il pacchetto sicurezza approvato in Senato contiene norme sull'immigrazione dal chiaro significato: maggior controllo e maggiore severità. Al di là delle considerazioni etiche sul diritto speciale riservato agli stranieri, sono provvedimenti del tutto inefficaci. Non ci sono né le risorse, né le forze per espellere davvero gli irregolari, che in gran parte sono donne occupate nelle famiglie italiane. Dovremmo invece seguire l'esempio di altri paesi occidentali, dove gli inasprimenti legislativi sono accompagnati da misure a favore dell'integrazione.
Del pacchetto sicurezza approvato nei giorni scorsi dal Senato, fanno discutere in modo particolare le norme relative agli immigrati: una serie di modifiche normative, che spaziano dalla definizione dell’immigrazione irregolare come reato alla verifica dell’idoneità abitativa degli alloggi, dal permesso di soggiorno a punti all’inasprimento della tassazione sui permessi di soggiorno, fino alla norma più controversa, quella della facoltà di denuncia degli immigrati senza documenti che si presentano ai servizi sanitari pubblici.Il significato è univoco: una volontà asserita di maggior controllo sull’immigrazione, di maggior rigore e severità. Fino a istituire una sorta di diritto speciale a carico degli immigrati, più esplicito nel caso degli irregolari, con i quali secondo il ministro degli Interni “bisogna essere cattivi”. È una linea che sembra incontrare ampio consenso da parte della maggioranza degli italiani, anche in seguito a recenti episodi di cronaca.In questo contributo non intendo addentrarmi in considerazioni di natura etico-politica, relative ai diritti umani e ad altri aspetti controversi. Vorrei limitarmi ad alcune considerazioni relative all’efficacia presumibile dei provvedimenti e quindi agli obiettivi perseguiti.

IL REATO DI IMMIGRAZIONE

Cominciamo dalla definizione dell’immigrazione come reato, non più punito con il carcere, ma con un’ammenda, comminata dal giudice di pace. A costo di ripetere una constatazione già espressa su questo foglio, i posti disponibili nei centri di identificazione ed espulsione (Cie) sono circa 1.160 in tutta Italia. Se aggiungiamo i 4.169 dei centri di prima accoglienza, pure destinati a ospitare gli immigrati irregolari, arriviamo a poco più di 5.300. Gli immigrati espulsi, fino all’ottobre 2008, sono stati in tutto 6.500, mentre gli irregolari circolanti sul territorio nazionale sono, stando alle auto-denunce dell’ultimo decreto flussi, almeno 740mila. La sproporzione è evidente, così come la natura retorica della misura. Difficile credere che qualcuno pagherà mai l’ammenda. Non ci sono né le risorse, né le forze per espellere davvero gli irregolari, che per la maggior parte sono donne occupate nelle famiglie italiane. Del resto, la grande maggioranza degli immigrati oggi regolari, sono stati nel passato irregolari, due su tre in Lombardia: le categorie sono molto più fluide di quanto si pretende. In realtà, l’immigrazione irregolare, in Italia come negli Stati Uniti e in molti altri paesi, è vituperata a parole e tollerata nei fatti, anche perché funzionale a molti interessi.Non deve infatti sfuggire il fatto che tra le molte norme del pacchetto sicurezza, nessuna inasprisce le pene per i datori di lavoro di immigrati irregolari. Anzi, i controlli ispettivi sui luoghi di lavoro sono stati alleggeriti. Eppure lì si trova la calamita che attrae l’immigrazione irregolare, tanto che l’Unione Europea ha preannunciato un giro di vite sul tema.Non dimentichiamo poi che gli immigrati rumeni, in quanto comunitari, non potranno essere perseguiti.

LA SALUTE DELLO STRANIERO

Quanto alla norma più discussa, quella sulla sanità, molti hanno già osservato che se gli irregolari non si curano, ne scapita l’igiene pubblica e quindi la salute di tutti, perché malattie come la Tbc o l’Aids potrebbero propagarsi più facilmente. Molti medici si sono già dichiarati contrari, varie associazioni hanno chiamato alla disobbedienza. Ma c’è un altro elemento, molto prosaico, da tenere presente: che succede se un immigrato dichiara di non avere i documenti? Ammettiamo che parta una denuncia: in un qualche commissariato arriverà una segnalazione secondo cui una persona sconosciuta, presumibilmente straniera, si è presentata al pronto soccorso per farsi medicare. Se anche partisse una volante, il ferito sarebbe già lontano. Solo in caso di ricovero, e ipotizzando una notevole efficienza delle istituzioni preposte all’ordine pubblico, la disponibilità di posti nei Cie, le risorse per il rimpatrio e quant’altro, si potrà immaginare un qualche effetto. Che sarà comunque molto modesto, costoso e pagato con una minor tutela della salute pubblica.

SOLDI, ROM E PERMESSI A PUNTI

Un terzo esempio: non si potrà più trasferire denaro verso l’estero se non si è in possesso di permesso di soggiorno. L’effetto sarà soltanto quello di favorire lo sviluppo di un mercato di intermediari, provvisti di regolari documenti, che effettueranno l’operazione al posto di chi non potrà più farla personalmente, in genere soprattutto madri che mandano denaro ai figli lontani. Vorrei richiamare un precedente: il prelievo delle impronte digitali degli immigrati disposto, tra roventi polemiche, in seguito alla legge Bossi-Fini. Una volta effettuata qualche azione dimostrativa, non se ne è più saputo nulla.Per i campi rom, nell’estate scorsa, nuovi annunci di raccolta delle impronte e nuove polemiche. Nei fatti, le impronte prelevate sono state pochissime, a Milano quasi nessuna, e non è dato sapere se siano servite a qualcosa. Di certo, se non altro, si sono sgonfiate le voci incontrollate sull’arrivo e l’insediamento di decine di migliaia di rom: per la provincia di Milano, si è arrivati a parlare di 20mila unità.Un cenno finale va al permesso di soggiorno “a punti”: un’innovazione che tende a rendere gli immigrati dei sorvegliati speciali, dallo status precario e reversibile. Credo servirebbero di più, come in altri paesi, misure che incoraggino un’integrazione positiva: per esempio, giacché le competenze linguistiche vengono viste dall’Olanda al Canada come un requisito necessario per l’inserimento nella società, un piano massiccio di alfabetizzazione in lingua italiana, sul modello delle 150 ore che hanno consentito nel passato alle classi popolari di accedere all’istruzione di base. L’accertamento della conoscenza dell’italiano dovrebbe produrre qualche beneficio, come un accorciamento dei tempi per l’accesso alla carta di soggiorno e alla cittadinanza. Così si istituirebbe un incentivo a impegnarsi su questo aspetto saliente dell’acculturazione nel nuovo contesto di vita.Nei paesi occidentali, gli inasprimenti legislativi nella gestione dell’immigrazione, e indubbiamente ne sono intervenuti, giacché il tema quasi ovunque è salito di rango nell’agenda politica, sono generalmente accompagnati da misure a favore dell’integrazione: non si vuole ingenerare l’idea dell’immigrato come nemico da combattere, anche per non alimentare spinte xenofobe nella società.Dovremmo forse imparare che una politica dell’immigrazione ridotta a controllo e sicurezza, all’insegna del pregiudizio e dell’ostilità, può fruttare in termini di voti, ma non prepara un futuro sereno per la convivenza sociale.

di Maurizio Ambrosini 13.02.2009 www.lavoce.info

martedì, luglio 08, 2008

Irregolare, clandestino, richiedente asilo: alcune chiarimenti sul ‘decreto sicurezza’

Irregolare, clandestino, richiedente asilo: alcune chiarimenti sul ‘decreto sicurezza’

da benecomune.net

Daniele Diviso - 08/07/2008


Il testo del ‘decreto sicurezza’ (dl 92/2008 del 23 maggio), già approvato dal senato e attualmente in discussione alla camera, si sofferma, in alcune sue parti, su aspetti importanti riguardanti l’immigrazione; e lo fa - come suggerisce il titolo (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) – focalizzandosi sul ‘pericolo criminalità’ che viene associato a segmenti dell’immigrazione regolare e, spesso, all’insieme del fenomeno dell’immigrazione clandestina.
L’intento appare chiaro, almeno sul piano delle enunciazioni. L’inadeguatezza degli strumenti proposti e, ancor più, la pericolosa confusione in merito ai destinatari di questo ‘giro di vite’, rendono il provvedimento fortemente controverso su un piano umanitario, giuridico e politico. L’obiettivo di tarpare le ali all’immigrazione ‘cattiva’ rischia seriamente di attuarsi a danno delle categorie di migranti più vulnerabili.
Molte delle critiche al decreto sono state avanzate da organizzazioni poste al di fuori dell’agone politico-parlamentare, tra le quali l’Unhcr (l’Alto Consiglio per i Rifugiati). Il Consiglio Superiore della Magistratura ha depositato il 1 luglio il proprio parere in merito al provvedimento, muovendo numerosi rilievi critici. Sul ‘decreto sicurezza’ gravano quindi non poche incognite, che vengono non dalle aule parlamentari ma piuttosto dalla stessa inapplicabilità – di ordine pratico e giuridico - di alcune norme del testo, le quali potrebbero cadere sotto la scure della Cassazione; questione, questa, già evidenziatasi con alcune disposizioni della Bossi-Fini, di fatto ‘cassate’ o modificate attraverso una serie di interventi giurisdizionali.
Una delle norme del decreto in esame prevede l’allontanamento dal territorio nazionale di tutti gli stranieri – comunitari compresi - che abbiano ricevuto una condanna giudiziaria di almeno due anni (anziché dieci, come previsto in precedenza). Si tratta di un provvedimento che, tra le altre cose, pone dei problemi di ordine amministrativo (con il rischio di ulteriore ‘ingolfamento’ della macchina giudiziaria, già satura) e di natura finanziaria (parlando di espulsioni coatte, è raro che in campagna elettorale si sollevi la questione degli elevati costi correlati).
In termini giuridici e applicativi, ed anche in base a considerazioni di ordine morale ed umanitario, la proposta di attribuire alla clandestinità il carattere di reato – o in subordine, di aggravante – appare l’aspetto più discutibile e negativo del decreto. La condizione di clandestinità non è di per sé associabile a un comportamento di natura deviante, a dispetto dell’intento sotteso alla norma, che si propone, su un piano culturale oltre che legislativo, di rafforzare lo stigma sociale associato al figura del clandestino.
Sono numerose le riserve emerse, sul piano teorico e procedurale, rispetto alla definizione della clandestinità come aggravante giudiziaria: il carattere di aggravante verrebbe infatti applicato, in modo del tutto arbitrario, rispetto a tipologie di reati che nulla hanno a che vedere con l’ingresso e la permanenza clandestina in Italia da parte dell’immigrato.
La parola clandestino è di per sé polisemica e controversa. Proprio nel dibattito di questi giorni ricorre spesso una disinvolta sovrapposizione tra i termini ‘irregolare’ e ‘clandestino’.
‘Irregolare’ indica chi entra in modo legale nel territorio di uno Stato ma vi permane irregolarmente; in Italia questa condizione riguarda molti ‘extracomunitari’ che inoltrano richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno attraverso tempi e modalità che possono comportare un respingimento della domanda. Negli ultimi anni si è verificato il ritorno a una condizione di clandestinità di moltissimi immigrati ‘emersi’ con la sanatoria del 2002 e con le precedenti regolarizzazioni. La legge Bossi Fini (n°.189/2002) ha comportato la riduzione della durata dei permessi di soggiorno successivi al primo rilascio e il passaggio dai 12 mesi ai 6 mesi di durata per il permesso di attesa occupazione; elementi che, uniti ai problemi - pregressi e successivi - legati alla discrezionalità e alla scarsa trasparenza delle procedure burocratiche, hanno concorso al ritorno – in forma silenziosa ma in dimensioni imponenti (quantificabili in alcune centinaia di migliaia di persone) - di un fenomeno, quello dell’immigrazione clandestina, che si intendeva combattere con le più severe misure.
Il termine ‘clandestino’ si riferisce a una persona che, a differenza dell’irregolare, è entrata ‘illegalmente’ nel Paese: sia che ciò sia avvenuto attraverso valichi di frontiera terrestri oppure via mare. Molti di coloro che entrano in Italia attraverso frontiere terrestri e la generalità delle persone che giungono attraverso le “carrette del mare” che solcano il Mediterraneo, sono vittime di trattamenti disumani, che rientrano nella tipologia criminale del trafficking, ossia la tratta di essere umani. Si tratta di persone bisognose di protezione sociale, del resto esplicitamente ammessa nel nostro ordinamento ai sensi dell’articolo 18 del Testo Unico sull’immigrazione.
Molti fuggono da situazioni di conflitto o persecuzione su base sociale e nazionale, in un contesto nel quale la differenza tra migrante economico e migrante per ragioni politiche è appesa a un filo sottile. Una su tre delle persone che sbarcano sulle coste italiane fa richiesta di asilo e uno su cinque beneficia di una qualche forma di protezione legale.
Ai sensi delle disposizioni approvate dal precedente governo in materia di protezione umanitaria e diritto di asilo (dlgs 25/08 e 251/2007), tutte queste persone hanno diritto a richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato senza che la loro domanda possa essere discrezionalmente respinta dalle autorità di polizia preposte a recepirne la richiesta. Si tratta di disposizioni che recepiscono le indicazioni e gli standard di tutela emersi in sede europea.
Con le nuove norme previste dal decreto sicurezza, ai richiedenti asilo verrebbe applicata la fattispecie di reato o di aggravante legata alla clandestinità, dal momento che la stragrande maggioranza di essi fuggono dal proprio Paese senza potersi avvalere di mezzi di ingresso regolare nello Stato di accoglienza. Di conseguenza essi verrebbero catalogati nel “calderone” degli immigrati clandestini divenendo passibili di espulsione. Questa ipotesi contravviene, tra l’altro, le Disposizioni della Commissione Europea a salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, che all’articolo 3 vieta l’espulsione di persone che provengono da Paesi nei quali possono subire torture o trattamenti inumani.
L’ipotesi legislativa al vaglio introduce pertanto, in termini neppure troppo surrettizi, l’idea che una categoria di persone che fugge da situazioni di grave pericolo – quale è quella dei richiedenti asilo - rappresenti una minaccia dalla quale difendersi, anziché essere considerata come una fascia particolarmente vulnerabile e meritevole di protezione.
E’ importante che una politica che intenda combattere i problemi gli aspetti di devianza legati all’immigrazione sappia scegliere gli strumenti giusti e ancor più gli obiettivi giusti, e non compia passi culturali e legislativi di carattere regressivo. A tale riguardo, la “comunitarizzazione” della politica estera in materia d’immigrazione e diritto di asilo - sancita dal trattato di Amsterdam, confermata nel vertice di Tampere e divenuta operativa dal 2004 - è divenuto un elemento ineludibile con cui la legislazione italiana deve misurarsi. Se essa non pone al riparo dal rischio di una “securitarizzazione” in materia di politiche di immigrazione – dal momento che è un approccio che certamente non riguarda solo l’Italia – può tuttavia evitare che si compiano taluni passi indietro che sembrano profilarsi all’orizzonte in materia di diritto di asilo e in riferimento all’ipotesi di reato di clandestinità.