lunedì, febbraio 02, 2015

“Istituzione dell’integrazione al minimo vitale per trattamenti pensionistici calcolati esclusivamente con il sistema contributivo”.


Costituzione Italiana Art. 38:

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Quale è la causa di questa drammatica situazione?

Legge 335 95 art 1 comma 16:
Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo.
Eppure qualche comma sopra sempre all’art 1 al comma 1 la legge recita
art 1 comma1: La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall’articolo 38 della Costituzione.

La situazione che si è venuta a creare risponde nei fatti all’art. 38 della Costituzione?

Secondo noi no. Infatti queste pensioni sono ampiamente sotto quota rispetto alla soglia di povertà.

Come si individua la soglia di povertà?

La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia definita in base all’età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario. (Fonte Istat)
Esempio di un’elaborazione con dati Istat dell’anno 2013:
Una famiglia con un unico componente di età compresa tra 18 e 59 anni, residente in una città inferiore a 50.000 abitanti, viene considerata povera se non raggiunge una soglia
Nel Nord di 884.44 Euro
Al Centro di 847.55 Euro
Nel Meridione di 665.33 Euro
Oltre a ciò vi era un’altra situazione problematica rispetto al sistema pensionistico e alla continua evoluzione nelle forme di lavoro. Era impossibile infatti, per chi era ancora assicurato e non pensionato, data anche la flessibilità nei rapporti di lavoro, poter cumulare contributi con iscrizione in fondi diversi e raggiungere così il requisito amministrativo necessario ad ottenere la pensione di Invaliditàinabilità oreversibilità.
Con il nostro progetto di legge, cerchiamo di far sì che il concetto stesso di previdenza pubblica non si perda con l’applicazione senza correttivi della 335/95. La nostra proposta è che venga istituita l’integrazione al minimo vitale per trattamenti pensionistici calcolati esclusivamente con il sistema contributivo.


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