martedì, febbraio 03, 2015

Assunzioni a tempo indeterminato: esonero dei contributi per 3 anni. Al via le domande!


Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di € 8.060,00 su base annua, in caso di nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015.
L’esonero non spetta in relazione a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato, a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito per una precedente assunzione a tempo indeterminato, e a lavoratori con i quali i datori di lavoro abbiano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti il 1° gennaio 2015.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Ai datori di lavoro agricoli l’esonero è riconosciuto in caso di nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i contratti di apprendistato, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015.
L’esonero non spetta in relazione a lavoratori che nell’anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato, e a lavoratori occupati a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno solare 2014.
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
I benefici contributivi previsti dall’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono soppressi per le assunzioni decorrenti dal 1º gennaio 2015.

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