venerdì, aprile 12, 2013

COLF: LA MATERNITÀ NEL CONTRATTO NAZIONALE

La mia colf incinta al terzo mese ha una gravidanza difficile e non può lavorare. Ha diritto alla “maternità”? Posso assumere qualcuno in sua sostituzione? 

 Come tutti i lavoratori, anche le lavoratrici domestiche hanno il diritto e l’obbligo di astenersi dal lavoro in caso di maternità, per il periodo di maternità obbligatoria, ovvero 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, oppure, su richiesta, 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo. In caso di maternità a rischio le colf possono chiedere la maternità “anticipata” come tutte le lavoratrici, ottenendo il relativo certificato presso l’Asl, mentre non è prevista alcuna “maternità facoltativa” né “allattamento” per cui al termine del periodo obbligatorio la lavoratrice deve necessariamente tornare a lavoro, osservando il normale orario concordato, altrimenti il datore di lavoro decorsi i 15 giorni di preavviso può procedere con il licenziamento. In questo periodo, la lavoratrice ha diritto ad ottenere l’indennità di maternità dall’Inps, pari all’80% della retribuzione convenzionale stabilita ex lege, presentando apposita domanda entro i due mesi antecedenti la data presunta del parto, liberando così il datore di lavoro dal versamento della retribuzione e dei relativi contributi, che vengono accreditati figurativamente dall’Inps stesso. Rimangono comunque a carico del datore di lavoro l’indennità di ferie, Tfr, e tredicesima, per la parte non liquidata dall’Inps. La maternità è uno dei motivi per cui l’art. 7 Ccnl prevede espressamente la possibilità di stipulare con altra lavoratrice un contratto a tempo determinato, che eventualmente, nel caso in cui la lavoratrice non si sentisse di rientrare, può essere convertito a tempo indeterminato. Attenzione però ai costi: con la riforma Fornero dal 1 gennaio 2013 i contributi per la colf a tempo determinato sono più salati, salvo la possibilità di ottenere un parziale rimborso in caso di conversione a tempo indeterminato.

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