Le ferie costituiscono un diritto personale e inalienabile, costituzionalmente tutelato, dettato per garantire al lavoratore un periodo necessario per recuperare le energie psico–fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa, come pure per dare spazio a esigenze personali e familiari.
I permessi riconosciuti ai lavoratori per l’assistenza di familiari disabili, previsti dall’art. 33 della legge 104/1992, sono invece motivati dalla necessità di garantire al disabile un’adeguata assistenza morale e materiale.
Si tratta di due istituti diversi e non “interscambiabili”, come rammenta il Ministero del lavoro con Interpello n.21, del 17 giugno 2011, e pertanto le ferie non solo non incidono sul godimento dei permessi per congedi parentali, ma non è neppure possibile una sorta di proporzionamento dei permessi in rapporto alle ferie fruite nel mese.

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