giovedì, aprile 28, 2011

Detrarre gli interessi del mutuo. tutte le spiegazioni.



Ho contratto un mutuo nel 2010 per l’acquisto di una casa. Posso detrarre gli interessi passivi?

Sì è possibile detrarre gli interessi passivi dei mutui, ma la somma detraibile cambia a seconda che si tratti di acquisto o della costruzione dell’abitazione principale.

L’art. 15 del Tuir, prevede, infatti:

- la detrazione di un importo pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (Tuir comma 1, lettera b).

- la detrazione dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di un importo pari a 19% dell’ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. (Tuir comma 1-ter).

Pertanto, quando dal testo del contratto di mutuo è ravvisabile la motivazione per la quale è stato stipulato (cioè acquisto dell’abitazione principale o costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale), il contribuente potrà usufruire della relativa detrazione.

Non è, invece, possibile, in base al chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 15/E del 20 aprile 2005, quesito 4.2, usufruire della detrazione degli interessi relativi a mutui misti (per esempio acquisto e ristrutturazione), se non sono chiaramente distinti i due importi.

Nella stessa circolare, e successivamente nella risoluzione 147/E del 22 dicembre 2006, l’Agenzia ha precisato che, in caso di acquisto dell’abitazione principale, il contribuente può dimostrare che l’agevolazione gli spetta attraverso la manifestazione della volontà di destinare la somma presa a mutuo all’acquisto dell’abitazione principale nel contratto di compravendita ovvero nel contratto di mutuo.

Qualora ciò non sia avvenuto, per cause imputabili o meno al contribuente, potrà richiedere alla banca mutuante una dichiarazione in cui sia attestata tale circostanza.
La banca potrà rendere tale attestazione solo qualora disponga di tali informazioni, per averle acquisite, ad esempio, nel corso dell’istruttoria della pratica di finanziamento o in altra circostanza.

Nel caso in cui la banca non sia in grado di attestare tale destinazione, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’ art. 47 del Dpr n. 445/2000, dichiarando che il mutuo è stato contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, assumendosi, in tal modo, la responsabilità penale e civile delle dichiarazioni rese.

Anche nel caso di mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale, l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 241/E del 7 settembre 2007, ha chiarito che la motivazione deve essere dedotta dal mutuo; in mancanza, dalla dichiarazione resa dall’istituto bancario e in via residuale dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal contribuente.

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