venerdì, dicembre 31, 2010

Modello EAS : il Decreto "Milleproroghe" per i ritardatari e chiarimenti dall'Agenzia dell'Entrate



Con la Risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010, l’Agenzia dell’Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardanti il modello EAS in caso dell’eventuale variazione del legale rappresentante. Con il “Decreto Milleproroghe” approvato dal Governo il 22 dicembre 2010, per gli enti associativi inadempienti al 31 dicembre 2009 è possibile sanare la propria posizione con l’inoltro del modello.


Il modello EAS (in allegato) è previsto dall’art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed ha come finalità principale la conoscenza e il monitoraggio degli enti associativi (con o senza personalità giuridica) da parte dell’amministrazione tributaria: in sintesi, ci stiamo riferendo ad una sorta di questionario, abbastanza articolato, con cui gli enti no profit forniscono dati e notizie rilevanti ai fini fiscali e ciò allo scopo di mantenere lo status di “ente non commerciale” e il relativo regime tributario agevolato. E’ da precisare, infatti, che non vi è una sanzione pecuniaria in caso di omessa dichiarazione EAS bensì l’ente inadempiente diviene a tutti gli effetti “ente commerciale”, con conseguenti sanzioni per tributi non versati, per mancanza di possesso dei previsti libri contabili nonché per la non avvenuta presentazione delle dichiarazioni reddituali; ovviamente, le stesse conseguenze si hanno nel caso in cui l’ente, pur avendo regolarmente presentato il modello, a seguito di un controllo da parte dell’Agenzia dell’Entrate risulti essere un'associazione che elude in realtà un'attività profit. Sia nel primo che nel secondo caso, l’associazione che perde lo status di ente non commerciale e i relativi requisiti per usufruire dei benefici fiscali è tenuta a presentare comunque un nuovo modello EAS, entro 60 giorni, compilando l'apposita sezione "Perdita dei requisiti".

Per l'invio della prima comunicazione EAS, i soggetti interessati hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2009 mentre gli enti istituiti dopo questa data devono presentare il modello entro 60 giorni dalla loro costituzione: per i primi, in caso di inadempienza, è intervenuto però il cosiddetto Decreto Milleproroghe”, convertito in legge poco prima del Natale 2010, che consente loro di sanare l’irregolarità mediante l’invio, pur in ritardo, del modello in questione. Il termine per l’invio del modello EAS “riparatore” non è stato ancora fissato ma verrà comunicato molto presto, nei prossimi giorni.

Sempre sullo stesso tema, l’Agenzia dell’Entrate ha recentemente fatto chiarezza su un punto per nulla scontato: in caso di sostituzione del legale rappresentante dell’ente, è necessario presentare un nuovo modello EAS? E’ infatti noto che anche nel caso di una sola modifica nei dati forniti, l’ente è tenuto a presentare un nuovo modello EAS aggiornato entro il 15 marzo dell’anno successivo a quando è avvenuta la variazione: da ciò si potrebbe ritenere che altrettanto dovrebbe essere fatto in caso di “cambio al vertice” nell’ente ma così non è perché, al riguardo, l’Agenzia dell’Entrate, con la risoluzione 125/E del 6 dicembre 2010 (in allegato), ha risposto negativamente, estendendo tale parere anche ai dati generali dell'associazione. In altre parole, quindi, non si dovrà procedere al re-invio del modello EAS qualora le sole variazioni intervenute abbiano ad oggetto i dati da inserire nei campi della sezione generale del modello (rispettivamente riferiti ai titoli “DATI RELATIVI ALL’ENTE”, “SEDE LEGALE”, “RAPPRESENTANTE LEGALE”), dal momento che la normativa già impone che gli stessi siano comunicati all’Agenzia entro 30 giorni dall’avvenuta variazione tramite i modelli AA7/10 e AA5/6 (modelli per l'apertura, variazione dati, chiusura della partita IVA e codice fiscale per soggetti diversi dalle persone fisiche, in allegato). L’Agenzia sottolinea, infatti, che la trasmissione di tali modelli consente di ritenere assolta la funzione di acquisizione dati e monitoraggio ascrivibile anche al modello EAS, e pertanto non si determina alcun ulteriore adempimento a carico dell’ente.

Gianmichele Cavallarin (ACLI Service Napoli s.r.l.)

Gli uffici ACLI Arenella sono a Vostra disposizione per qualsiasi informazione. Negli allegati la risoluzione 125/E/2010, modello EAS, modelli AA7/10 e AA5/6.

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