Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2009, il Decreto 2 settembre 2009 contenente le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfetario.
I datori di lavoro, previa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), possono versare, nei termini prescrizionali, i contributi previdenziali ed i premi nonché i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 del medesimo articolo in un'unica soluzione, ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:
- fino a ventiquattro mesi degli interessi legali (3%);
- fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione (7,5%) a decorrere dal venticinquesimo mese.
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