Una recente norma del "Decreto Milleproroghe" tutela chi svolge un lavoro a fini terapeutici.
L'Inps con la circolare n. 15 del 6 febbraio 2009 chiarisce una norma introdotta dal DL 31.12.2007 n. 248.
Gli inabili aventi diritto alla pensione ai superstiti (reversibilità), i quali svolgono attività lavorativa al compimento del 18° anno di età, ovvero la intraprendono dopo il compimento della maggiore età, mantengono il diritto alla pensione ai superstiti purché siano rispettati i seguenti requisiti:
- l’attività lavorativa abbia finalità terapeutica;
- l’attività lavorativa sia svolta presso i laboratori protetti, ovvero le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché presso datori di lavoro che abbiano stipulato le convenzioni di cui all’art. 11 della legge n. 68 del 1999, che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata;
- la durata dell’attività lavorativa non sia superiore alle 25 ore settimanali.
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