sabato, marzo 07, 2009

La reversibilità per i figli disabili

Una recente norma del "Decreto Milleproroghe" tutela chi svolge un lavoro a fini terapeutici.

L'Inps con la circolare n. 15 del 6 febbraio 2009 chiarisce una norma introdotta dal DL 31.12.2007 n. 248.

Gli inabili aventi diritto alla pensione ai superstiti (reversibilità), i quali svolgono attività lavorativa al compimento del 18° anno di età, ovvero la intraprendono dopo il compimento della maggiore età, mantengono il diritto alla pensione ai superstiti purché siano rispettati i seguenti requisiti:

  • l’attività lavorativa abbia finalità terapeutica;
  • l’attività lavorativa sia svolta presso i laboratori protetti, ovvero le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché presso datori di lavoro che abbiano stipulato le convenzioni di cui all’art. 11 della legge n. 68 del 1999, che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata;
  • la durata dell’attività lavorativa non sia superiore alle 25 ore settimanali.
Sulla base della normativa vigente fino al 31 dicembre 2007 lo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio maggiorenne inabile comportava al contrario, in via generale, la perdita del diritto alla pensione ai superstiti.

Nessun commento: