Dimissioni volontarie – intervista a Pasquale De Dilectis direttore del Patronato Acli di Napoli
Innanzitutto può dirci che cosa è cambiato e in che cosa consiste la nuova procedura sulle dimissioni volontarie?
Le nuove norme si inseriscono nelle azioni di contrasto al lavoro irregolare e, in particolare, hanno come primo obiettivo quello di combattere il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”. Per intenderci quelle che datori di lavoro senza scrupoli fanno firmare – ad esempio – a donne in “età fertile” e fatte valere in caso di gravidanza.
La nuova procedura, in vigore dal 5 marzo 2008, è regolamentata dal decreto interministeriale 21 gennaio 2008, “Adozione del modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori”, che a sua volta da’ attuazione alla legge 188/2007. Il provvedimento non si limita ad adottare un modulo unico con cui lavoratori e lavoratrici possono rassegnare le loro dimissioni – rendendo nulla ogni modalità alternativa – ma stabilisce anche che ciò avvenga attraverso dei soggetti di mediazione e, in qualche modo, di garanzia…
Chi sono questi soggetti?
Oltre agli organismi istituzionali come i Centri per l’Impiego, gli uffici comunali e le Direzioni Provinciali del Lavoro, gli altri soggetti ammessi sono le organizzazioni sindacali e i patronati.
Come dicevo prima è la stessa legge a prevedere quest’ultima opzione, demandandone la regolamentazione ad un successivo decreto, poi emanato il 31 marzo scorso.
Sulla base di questa disposizione, il Patronato Acli - nella convinzione di poter meglio perseguire le proprie finalità di tutela dei lavoratori e dei cittadini - ha sottoscritto una convenzione con il Ministero del Lavoro mettendo a disposizione le proprie strutture per accompagnare e sostenere i lavoratori nella redazione e nell’invio del modulo delle dimissioni volontarie.
Le nuove norme riguardano tutti i lavoratori e tutti i casi di dimissioni?
L’unica esclusione riguarda coloro che abbiano già maturato i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia. Su questo, c’è stato uno specifico chiarimento da parte del Ministero del Lavoro.
Il raggiungimento dei requisiti della pensione di anzianità – ha ricordato il Ministero - non preclude la possibilità per il lavoratore di permanere in servizio fino al collocamento a riposo d’ufficio che avviene al raggiungimento dell’età di 65 anni, sia per gli uomini che per le donne, se il dipendente non comunica di voler rimanere in servizio per un ulteriore biennio oppure al raggiungimento dell’età di 67 anni, oltre i quali non è più consentito di prestare attività di lavoro dipendente. Ne deriva che il dipendente che cessa dal servizio avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità e che debba comunque presentare le dimissioni volontarie non sia tenuto ad osservare le formalità di cui alla nuova normativa delle dimissioni volontarie ma possa farlo in forma libera.
In concreto, chi voglia rassegnare le dimissioni cosa deve fare?
Tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico e privato, compresi i lavoratori domestici - siano essi lavoratori dipendenti, collaboratori, associati in partecipazione o soci di cooperativa - che vorranno rassegnare le dimissioni potranno recarsi presso le sedi del Patronato Acli e usufruire gratuitamente dell’assistenza per la compilazione online delle dimissioni, tramite l’accesso al sistema informativo MDV del Ministero del Lavoro.
Una volta terminata la compilazione, la procedura informatizzata attribuisce ad ogni comunicazione un numero identificativo e l’attestazione della data di registrazione. La copia del modello, corredata di questi due elementi, sarà consegnato dagli operatori al lavoratore / lavoratrice interessati, i quali a loro volta dovranno consegnarlo al proprio datore di lavoro - a pena di nullità - entro i quindici giorni successivi.
Innanzitutto può dirci che cosa è cambiato e in che cosa consiste la nuova procedura sulle dimissioni volontarie?
Le nuove norme si inseriscono nelle azioni di contrasto al lavoro irregolare e, in particolare, hanno come primo obiettivo quello di combattere il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”. Per intenderci quelle che datori di lavoro senza scrupoli fanno firmare – ad esempio – a donne in “età fertile” e fatte valere in caso di gravidanza.
La nuova procedura, in vigore dal 5 marzo 2008, è regolamentata dal decreto interministeriale 21 gennaio 2008, “Adozione del modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori”, che a sua volta da’ attuazione alla legge 188/2007. Il provvedimento non si limita ad adottare un modulo unico con cui lavoratori e lavoratrici possono rassegnare le loro dimissioni – rendendo nulla ogni modalità alternativa – ma stabilisce anche che ciò avvenga attraverso dei soggetti di mediazione e, in qualche modo, di garanzia…
Chi sono questi soggetti?
Oltre agli organismi istituzionali come i Centri per l’Impiego, gli uffici comunali e le Direzioni Provinciali del Lavoro, gli altri soggetti ammessi sono le organizzazioni sindacali e i patronati.
Come dicevo prima è la stessa legge a prevedere quest’ultima opzione, demandandone la regolamentazione ad un successivo decreto, poi emanato il 31 marzo scorso.
Sulla base di questa disposizione, il Patronato Acli - nella convinzione di poter meglio perseguire le proprie finalità di tutela dei lavoratori e dei cittadini - ha sottoscritto una convenzione con il Ministero del Lavoro mettendo a disposizione le proprie strutture per accompagnare e sostenere i lavoratori nella redazione e nell’invio del modulo delle dimissioni volontarie.
Le nuove norme riguardano tutti i lavoratori e tutti i casi di dimissioni?
L’unica esclusione riguarda coloro che abbiano già maturato i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia. Su questo, c’è stato uno specifico chiarimento da parte del Ministero del Lavoro.
Il raggiungimento dei requisiti della pensione di anzianità – ha ricordato il Ministero - non preclude la possibilità per il lavoratore di permanere in servizio fino al collocamento a riposo d’ufficio che avviene al raggiungimento dell’età di 65 anni, sia per gli uomini che per le donne, se il dipendente non comunica di voler rimanere in servizio per un ulteriore biennio oppure al raggiungimento dell’età di 67 anni, oltre i quali non è più consentito di prestare attività di lavoro dipendente. Ne deriva che il dipendente che cessa dal servizio avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità e che debba comunque presentare le dimissioni volontarie non sia tenuto ad osservare le formalità di cui alla nuova normativa delle dimissioni volontarie ma possa farlo in forma libera.
In concreto, chi voglia rassegnare le dimissioni cosa deve fare?
Tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico e privato, compresi i lavoratori domestici - siano essi lavoratori dipendenti, collaboratori, associati in partecipazione o soci di cooperativa - che vorranno rassegnare le dimissioni potranno recarsi presso le sedi del Patronato Acli e usufruire gratuitamente dell’assistenza per la compilazione online delle dimissioni, tramite l’accesso al sistema informativo MDV del Ministero del Lavoro.
Una volta terminata la compilazione, la procedura informatizzata attribuisce ad ogni comunicazione un numero identificativo e l’attestazione della data di registrazione. La copia del modello, corredata di questi due elementi, sarà consegnato dagli operatori al lavoratore / lavoratrice interessati, i quali a loro volta dovranno consegnarlo al proprio datore di lavoro - a pena di nullità - entro i quindici giorni successivi.
7 commenti:
necessita di verificare:)
leggere l'intero blog, pretty good
La ringrazio per Blog intiresny
La ringrazio per Blog intiresny
Si, probabilmente lo e
good start
Perche non:)
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