giovedì, gennaio 26, 2006

La legge istitutiva del giorno della memoria

MATERIALI. LA LEGGE ISTITUTIVA DEL GIORNO DELLA MEMORIA

Legge 20 luglio 2000, n. 211: Istituzione del Giorno della Memoria in
ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177, 31 luglio 2000).
*
Art. 1.
La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data
dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine
di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la
deportazione, la prigionia, la morte, nonche' coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio
della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.*
Art. 2.
In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all'articolo 1, sono
organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione
dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine
e grado, su quanto e' accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e
politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro
dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel
nostro Paese e in Europa, e affinche' simili eventi non possano mai piu'
accadere.

Tratto da:
LA NONVIOLENZA E' IN CAMMINO

Foglio quotidiano di approfondimento proposto dal Centro di ricerca per la
pace di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100
Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac@tin.it

Tutti i fascicoli de "La nonviolenza e' in cammino" dal dicembre 2004
possono essere consultati nella rete telematica alla pagina web:
http://lists.peacelink.it/nonviolenza/maillist.html