lunedì 18 giugno 2012, alle ore 10.30, Acli Terra ha tenuto, presso la Sede regionale della Campania, in via Fiumiciello 7, (zona stazione centrale), un Convegno per esaminare il contenuto della Legge regionale n. 5 del 30 marzo 2012, relativa all’agricoltura sociale e alla disciplina delle fattorie e degli orti sociali. All'incontro hanno partecipato Vito Amendolara, Consigliere per l'Agricoltura della Presidenza di Regione Campania, Pier Paolo Napoletano, presidenza nazionale ACLI, Anna Cristofaro, Presidente regionale ACLI Campania, Paolo Cipriani, Direttore generale di Acli Terra, Pasquale Orlando, Presidente regionale Acli Terra Campania, Alfonso Pascale, studioso di politiche agrarie e Marco Berardo Di Stefano, Presidente della Rete nazionale delle Fattorie Sociali. I lavori sono stati conclusi conclusi da Michele Zannini Presidente Nazionale ACLI Terra.
Definizione di fattoria sociale: “impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, che svolge l’attività produttiva agricola in modo integrato con l’offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi e occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore”. Il titolo di fattoria sociale è riconosciuto: all’impresa sociale che opera nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’ambiente, del turismo sociale e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, che svolge attività agricola e prevede nello statuto l’inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli; (è presa in considerazione un’impresa no profit che può non svolgere prevalentemente attività agricola ma deve per statuto assumere persone svantaggiate; può dunque trattarsi anche di un’impresa che non necessariamente debba essere iscritta alla Camera di Commercio come impresa agricola se l’attività agricola è residuale) all’impresa agricola che integra in modo sostanziale e continuativo nell’attività produttiva la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali; (si tratta dell’impresa agricola ex art. 2135 c.c. ma a cui starebbe molto stretta l’applicazione del criterio della prevalenza e della connessione qualora non si limitasse all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ma dovesse erogare servizi. Per poter far fronte al costo degli operatori sociali, l’impresa dovrà prevedere entrate ragguardevoli provenienti dai servizi che spesso superano quelle propriamente agricole). ai cogestori dei progetti terapeutico riabilitativi individuali, sostenuti con budget di salute. (si tratta delle “terapie verdi” in strutture agricole non necessariamente identificabili nelle imprese agricole).
L’orto sociale L’altra novità della L.R. n. 5 è il riconoscimento e la disciplina dell’ “orto sociale” (è la prima Regione ad averlo fatto!). Ed è significativo aver collocato tale disciplina nell’ambito dell’AS. Si allargano così i confini dell’agricoltura alle attività agricole di cittadinanza attiva che si stanno espandendo in tutto il mondo. Può costituire un’utile indicazione al legislatore nazionale.
Definizione di orto sociale: appezzamento di terreno di proprietà o di gestione pubblica appositamente destinato all’attività agricola. I soggetti designati alla conduzione degli orti sociali si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo. Si va oltre il concetto di “orto urbano”, che è un fenomeno specifico delle agricolture urbane e periurbane. Di conseguenza, gli orti sociali possono sorgere ovunque. Sembrerebbe che il terreno di proprietà pubblica dove organizzare gli orti sociali potrebbe essere gestito anche da un soggetto privato o privato-sociale. Se così fosse, si aprirebbe uno spazio interessante per le imprese agricole, le fattorie sociali e i soggetti del terzo settore.
Il registro regionale Non pare avere una funzione di accreditamento. (Almeno non è dichiarato nella legge e questo lascia intendere che per le attività che richiedono particolari accreditamenti si dovranno comunque adottare le procedure stabilite dalle normative di riferimento). Ha funzione di promozione, coordinamento, assistenza, informazione per favorire la conoscenza dell’agricoltura sociale e le modalità di produzione e distribuzione dei prodotti agricoli. (Sembra essere una sorta di marchio pubblico di garanzia dei beni e servizi prodotti dalle fattorie sociali. Se così fosse bisognerà chiarire come si potrà integrare con eventuali marchi collettivi operanti sul piano nazionale). L’istruttoria ai fini dell’iscrizione è effettuata da una commissione costituita da membri dell’assessorato all’agricoltura e dall’assessorato alle politiche sociali.
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