martedì, marzo 12, 2013

Dichiarazione Imu, c'è tempo fino a maggio per ravvedersi



I termini ordinari per la dichiarazione Imu sono scaduti ormai un mese fa (4 febbraio), ma per chi non avesse ancora adempiuto alla consegna ci sarà tempo fino al 6 maggio (un lunedì) per rientrare nei termini della dichiarazione tardiva e versare la sanzione ridotta prevista col ravvedimento operoso. Certamente le regole messe a punto dal ministero non sono di facile comprensione, e proprio per questo myCAF, a ridosso dell’appuntamento del 4 febbraio, si era soffermato sul distinguo fra le condizioni di esonero e le condizioni d’obbligo.
Dal punto di vista delle sanzioni, però, le cose non sono affatto cambiate rispetto all’Ici, dal momento che l’impianto di norme previsto ai fini dell’Imu è rimasto identico a quello già in vigore con la vecchia imposta comunale. Anzitutto va fatta una prima e fondamentale distinzione fra una dichiarazione omessa e una infedele (distinzione, per altro, valida anche a livello di 730 o di Unico). È infatti ritenuta “infedele” una dichiarazione che, anche se presentata entro i termini ordinari, contiene comunque dei dati non rispondenti al vero, mentre si parla di dichiarazione “omessa” nel momento in cui l’adempimento non viene osservato, oppure viene osservato ma dopo i 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria. Di conseguenza presentare una dichiarazione con 91 o più giorni di ritardo equivarrebbe in pratica a non presentarla.
Vediamo allora quali sanzioni si applicano alle diverse casistiche. In caso di omissione, si applica una pena pecuniaria che va dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta, partendo da un minimo di 51 euro. Ciò significa che anche laddove si fossero pagati 30 o 40 euro di Imu, la sanzione applicata partirebbe comunque da 51 euro. Ad ogni modo, come già accennato, l’omessa dichiarazione è facilmente aggirabile, dal momento che è sufficiente presentare il modello entro i 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria per rientrare nei limiti della consegna “tardiva” e far scattare, a quel punto, le sanzioni ridotte del ravvedimento operoso. Per questo c’è dunque tempo fino al 6 maggio, data entro la quale la pena prevista sarà pari a un decimo del minimo, vale a dire 5 euro, cioè un decimo di 51 euro, sanzione minima applicata in caso di omessa dichiarazione.
Altro conto è la dichiarazione infedele. In questo caso le sanzioni ordinarie cambiano a seconda del tipo di errore contenuto nel modello e dell’incidenza più o meno marcata che questo comporta sulla determinazione del tributo. Se quindi l’errore che porta all’infedeltà della dichiarazione incide sull’entità dell’imposta, ciò comporta una sanzione amministrativa compresa tra il 50 e il 100 per cento della reale imposta dovuta. Se invece si è in presenza di un errore puramente formale che non incide sull’entità del tributo, si applica allora una sanzione fissa compresa tra un minimo di 51 e un massimo di 258 euro. Anche in questo caso, però, qualora fosse il contribuente in prima persona ad accorgersi dell’errore, sarebbero applicabili le sanzioni ridotte del ravvedimento, che prevedono un versamento pari a un ottavo del 50% della reale imposta dovuta in caso di errore che abbia inciso sull’imposta stessa, oppure un versamento di 6 euro, cioè un ottavo di 51 euro, in caso di errore che non abbia inciso sul tributo.

1 commento:

Anonimo ha detto...

hai ripreso finalmente il blog seriamente ma il cambio di grafica non è troppo felice. i contenuti sempre utili e puntuali. fai davvero un buon lavoro, insomma Pascalì sì gruoss!!!!

Nicolino del circolo Romero