lunedì, marzo 04, 2013

Detrazione 55%, in scadenza la comunicazione per l’Agenzia delle entrate Link: http://www.investireoggi.it/fisco/detrazione-55-in-scadenza-la-comunicazione-per-lagenzia-delle-entrate/#ixzz2MYjz782y

Detrazione 55 Agenzia delle entrate.

 C’è tempo fino al 2 aprile per l’invio della comunicazione alle Entrate per i lavori di risparmio energetico  effettuati a cavallo tra il 2012 e il 2013 e  per i quali sono stati effettuati i relativi pagamenti nel 2012.

Detrazione 55 agenzia entrate

La detrazione fiscale 55% per lavori di risparmio energetico comporta l’esecuzione, per godere dei benefici, di alcuni adempimenti. Tra questi adempimenti da ricordare è il prossimo  31 marzo  che, per le festività, slitta al 2 aprile 2013, data questa entro cui i contribuenti che hanno eseguito lavori di risparmio energetico per cui possono fruire delle detrazioni 55%, a cavallo tra il 2012 e il 2013 e che hanno effettuato pagamenti nel 2012, devono inviare una specifica comunicazione all’Agenzia delle entrate, indicando l’ammontare di quanto hanno pagato lo scorso anno.

Detrazione 55 agenzia entrate, il modello di comunicazione

Il modello di comunicazione che deve essere presentato alle Entrate è stato approvato con apposito provvedimento del direttore della stessa Agenzia del 6 maggio 2009 ( Si rinvia a detrazione 55 agenzia entrate. Modello comunicazione).
Il modello in questione può essere trasmesso in via telematica, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Se poi il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.
Il modello inoltre non deve essere presentato se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta, se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese. Invece, riguardo ai termini di presentazione, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere  presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

Cosa accade se non si rispetta il termine del 2 aprile 2013?

In tal caso si prevede che la mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale ma, per queste violazioni, però, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, variabile dai 258 ai 2.065 euro.


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1 commento:

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