L’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta.
I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della casa di abitazione, possono detrarre dall’Irpef, nella misura del 19%, gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari, per costruzione e ristrutturazione dell’unità immobiliare, stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. L’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta. Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora trasfuso nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380). Per abitazione principale si intende invece quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
A quali condizioni?
Per usufruire della detrazione in questione è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:
- il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti la data di inizio dei lavori dicostruzione o nei diciotto mesi successivi;
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine deilavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unitàimmobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La detrazione è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardanti l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile e viene a cadere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.
Qualora entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione, l’immobile non fosse adibito ad abitazione principale, ciò comporterebbe la perdita del diritto alla detrazione. Oltretutto lo sconto non verrebbe applicato qualora i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non fossero ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità di proroga). Al contrario, il diritto alla detrazione non verrebbe meno qualora, per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non fossero iniziati nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non fossero rispettati.
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