Previdenza complementare anche di fonte estera |
Sì, è possibile aderire sia a fondi complementari italiani sia a fondi stranieri. Nel secondo caso è però necessario prestare attenzione in quanto le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero costituiscono attività estere di natura finanziaria da indicare nella Sezione II del modulo RW del modello Unico in quando potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia. I contributi a deducibilità ordinaria versati alle forme pensionistiche complementari, collettive o individuali, si deducono dal reddito complessivo del contribuente, per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Nel caso dei dipendenti pubblici, invece, oltre al tetto di 5.164,57 euro operano altri due limiti di deducibilità dei contributi ai fondi pensione e cioè il 12% del reddito e il doppio della quota di Tfr destinato al fondo. Sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di fonte estera ma solo se versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 (white list), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni. Tale elenco è consultabile sul sito dell’agenzia delle Entrate, cliccando su “Documentazione” e quindi su “Fiscalità internazionale”. |
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