Con DL n.112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge 133/2008, era stato stabilito che i dipendenti pubblici assenti per malattia dovessero rimanere in casa per sottoporsi ad eventuali visite fiscali nelle seguenti fasce orarie: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00.
Poiché si trattava di una disposizione contraria al buon senso, che in alcune circostanze non consentiva neppure di fare la spesa, con successivo DL 78/2009, convertito in Legge 102/2009, tale disposizione è stata abrogata.
Nel frattempo il D.Lgs. 150/2009, relativo alla disciplina di lavoro del pubblico impiego, entrato in vigore lo scorso 15 novembre, ha disposto, tra l’altro, che “le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione”.
Con Circolare n.7/2009 della Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, si dà notizia che in attesa dell’emanazione del Decreto ministeriale, sono tornate in vigore le precedenti fasce di reperibilità, che facevano obbligo, e quindi seguitano tuttora a fare obbligo, al pubblico dipendente in malattia, di restare in casa, per sottoporsi ad eventuale visita fiscale, tra le 10.00 e le 12.00, e tra le 17.00 e le 19.00 di tutti i giorni, compresi i festivi e i non lavorativi.
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