Con circolare n.89 del 10 luglio 2009, l’Inps ha chiarito che le norme in tema di cumulo di pensione e reddito da lavoro dipendente, vanno interpretate nel senso che la pensione di vecchiaia, o di anzianità, richiesta da un lavoratore che abbia cessato l’attività lavorativa per ottenere la pensione, dovrà essere liquidata anche se il lavoratore venga riassunto dal medesimo datore di lavoro presso il quale prestava l’ultima attività lavorativa, “a prescindere dalla durata del periodo di inattività”.
Con tale precisazione l’Inps pone fine a dubbi interpretativi, sollevati da alcune sedi periferiche dell’Istituto previdenziale, che ritenevano necessario, ai fini della liquidazione della pensione, che lo stato di inattività lavorativa perdurasse per qualche tempo. È invece sufficiente – afferma l’Inps – che non vi sia coincidenza temporale tra la data della rioccupazione e la decorrenza della pensione.
A partire dall'esperienza associativa vissuta nelle ACLI e da quella amministrativa a Napoli e Castellammare di Stabia utilizzo questo spazio per affrontare i temi del dialogo tra le generazioni, del lavoro, della formazione, del welfare, della partecipazione e della loro necessaria innovazione.
martedì, luglio 14, 2009
È possibile riassumere un lavoratore in attesa di pensione
Inps, Circolare n. 89, 10/07/2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
1 commento:
necessita di verificare:)
Posta un commento