L'art. 16–bis, della legge n. 2/2009, comma 11, ha abrogato, a partire dal 29 gennaio 2009, l’obbligo per i datori di lavoro domestici di comunicare ai centri per l’impiego l’assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro del personale domestico, così come previsto per la generalità dei casi dall’art. 9-bis della legge n. 608/1996 e successive modificazioni (l’ultima era intervenuto con l’art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006).
Tale obbligo si intende assolto con la presentazione delle comunicazioni stesse all’INPS, attraverso modalità semplificate.
l successivo comma 12 impone all’INPS l’onere di trasmettere le comunicazioni semplificate ai centri per l’impiego, al Ministero del Lavoro, all’INAIL ed alla Prefettura – UTG (per i lavoratori extra comunitari), nell’ambito del Sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all’art. 71 del D.L.vo n. 82/2005. Tale comunicazione assolve a tutti gli obblighi legali nei confronti degli Enti ed Istituti sopra richiamati (art. 4 – bis, comma 6, D.L.vo n. 181/2000).
Nessun commento:
Posta un commento