venerdì, gennaio 11, 2008

LE PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE AGLI INVALIDI CIVILI: L'INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA


L'indennità mensile di frequenza

L'indennità mensile di frequenza è stata introdotta dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla: legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per minori invalidi".

Requisiti necessari

· essere residente in Italia

essere cittadini italiani o cittadini comunitari residenti da più di tre mesi in Italia, o essere iscritti sulla carta di soggiorno del genitore

· essere minore di anni 18

· frequentare, anche in modo non continuo, un centro di riabilitazione, la scuola di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna, il centro di formazione professionale

· essere stato riconosciuto "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età oppure essere ipoacustico che presenta un una perdita uditiva superiore a 60 decibel"

· essere privo di reddito o con un reddito non superiore a € 4.238,26 riferito all'anno 2008.

Incompatibilità

Non hanno diritto all'indennità mensile di frequenza coloro che:

· percepiscono l'indennità di accompagnamento

· percepiscono la speciale indennità per i ciechi parziali

· percepiscono l'indennità di comunicazione

È possibile scegliere il trattamento economico più favorevole tra l'indennità mensile di frequenza ed eventuali altre indennità.

Importo dovuto

Per l'anno 2008 l'importo mensile è di € 246,73. Tale importo viene corrisposto per tutto il periodo di frequenza del corso o del trattamento riabilitativo. Nel caso di frequenza scolastica, ad esempio, l'indennità viene percepita a partire dal mese di inizio del corso fino al mese successivo a quello di cessazione.

Frequenza di centri di riabilitazione o corsi

La concessione dell'indennità di frequenza ai minori riconosciuti invalidi civili è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di:

· centri ambulatoriali o centri diurni socioeducativi, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime di convenzione, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap

· scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. A seguito di una recente sentenza della Corte Costituzionale anche la frequenza all'asilo dà diritto a percepire l'indennità di frequenza.

La frequenza di centri di riabilitazione e/o di scuole deve essere opportunamente certificata, il certificato di frequenza deve essere inviato ogni anno alla sede INPS di competenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"


Legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"

Legge 26 luglio 1984, n. 392 "Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"

Legge 21 novembre 1988, n. 508 "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti"

Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 "Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291"

Legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla: legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per minori invalidi"

Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici" - Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

Decreto del Presidente della Repubblica, 4 giugno 1997, n. 216 “Regolamento recante modificazioni alle modalità di erogazioni degli assegni, delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti”

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"

Circolare INPS n. 44 del 1 marzo 2002 "Legge 28 dicembre 2001, n.448. Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati"

Sentenza Corte Costituzionale del 1 - 9 luglio 2002 n. 329

Circolare INPS n. 157 del 22 ottobre 2002 "Applicazione sentenza Corte Costituzionale n. 329 del 1 - 9 luglio 2002. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971 n. 118 in relazione agli artt. 2 e 3, secondo comma, 31,primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione"

Sentenza Corte Costituzionale del 20 novembre 2002 n. 467

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2004 "Adeguamento, per l'anno 2004, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita' a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonche' dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse."


Allarghiamo il discorso a tutte le Indennità

Le indennità riconosciute alle persone cieche civili e alle persone sorde sono le seguenti:

* indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti;
* indennità speciale per ciechi parziali;
* indennità di comunicazione;
* indennità mensile di frequenza.

Ai cittadini italiani pluriminorati, che presentano cioè più di una minorazione fisica, psichica o sensoriale per cause non imputabili a guerra, lavoro o servizio, è riconosciuta la possibilità di cumulare le provvidenze economiche.

Indennità di accompagnamento

Condizioni:

* cittadinanza e residenza italiane, o carta di soggiorno per i cittadini stranieri;
* riconoscimento della condizione di handicap ;
* età;
* non ci sono limiti di reddito.

Importo:

* Importo 2005: Euro 443,83 per 12 mensilità.

Le persone con handicap che percepiscono indennità simili per causa di guerra, di lavoro o di servizio non hanno diritto a questo tipo di indennità, ma possono scegliere, tra i due, il trattamento più favorevole.

Indennità di comunicazione

Condizioni:

* cittadinanza e residenza italiane, o carta di soggiorno per i cittadini stranieri;
* riconoscimento della condizione di handicap ;
* età;
* non ci sono limiti di reddito.

Importo:

* Importo 2005: Euro 223,38 per 12 mensilità.

I minori che percepiscono l'indennità di frequenza non ne hanno diritto, ma possono scegliere il trattamento più favorevole.
È compatibile con la titolarità di una patente di guida e con lo svolgimento di attività lavorativa.

Indennità di frequenza

Condizioni:

* cittadinanza e residenza italiane, o carta di soggiorno per i cittadini stranieri;
* essere minore di 18 anni;
* frequentare, anche in modo non continuativo, un centro di riabilitazione, la scuola di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna, un centro di formazione professionale;
* essere stato riconosciuto "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età oppure essere persona sorda con una perdita uditiva superiore a 60 decibel";
* essere privo di reddito o con un reddito non superiore a euro 3650 (lire 7.067.450); l'importo si riferisce all'anno 2001.

Importo:

* Importo 2005: Euro 233,87.

Non hanno diritto all'indennità mensile di frequenza coloro che percepiscono: l'indennità di accompagnamento, la speciale indennità per i ciechi parziali, l'indennità di comunicazione. Possono scegliere il trattamento economico più favorevole.
La concessione dell'indennità ai minori riconosciuti invalidi civili è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di:

* centri ambulatoriali o centri diurni socioeducativi, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e recupero di persone disabili;
* scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna; centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

La frequenza deve essere certificata e il certificato inviato, ogni anno, alla Prefettura di competenza.

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