lunedì, gennaio 07, 2008

Contribuenti minimi, nuovo regime: novità in finanziaria.

La legge finanziaria ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un regime semplificato ed agevolato per i soggetti la cui attività d’impresa, artistica o professionale sia riconducibile alla nozione di attività minima. Esso è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, esercenti, per l’appunto, attività di impresa, arti o professioni che, nel 2007, hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a euro 30.000,00. Per avvalersi del regime fiscale di favore, il contribuente non deve avere effettuato, nell’anno solare appena trascorso, cessioni alle esportazioni nè sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche se assunti con le modalità riconducibili a un progetto o programma di lavoro; non devono avere erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati; non devono avere acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a € 15.000,00. Il regime non è applicabile alle attività agricole e a quella connesse; alle attività editoriali; alla vendita di sali e tabacchi; alla rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; alle attività di intrattenimento e giochi; alla gestione di servizi di telefonia pubblica, alle agenzie di viaggio, agli agriturismo, alle vendite a domicilio, alla rivendita di beni, di oggetti d’arte o di antiquariato. I contribuenti minimi, ai fini dell’IVA, non sono tenuti a registrare le fatture emesse e i corrispettivi degli acquisti. Sono, inoltre, esonerati dall’obbligo di tenuta e conservazione dei registri e documenti; da quello di predisposizione della dichiarazione e di trasmissione della comunicazione annuale nonchè, infine, da quello di compilazione e d'invio degli elenchi clienti e fornitori. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, anche ai fini delle imposte sui redditi e possono utilizzare il conto corrente bancario o postale, nel quale devono obbligatoriamente confluire le somme riscosse nell’esercizio dell’attività, anche per esigenze personali e familiari. Non possono, invece, detrarre l’IVA assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. I contribuenti minimi sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione IRAP e, ai fini dell’IRPEF, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è determinato in base alla differenza fra l’ammontare dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute. L’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata tenendo conto del momento di effettiva percezione del ricavo o del compenso nonché dell'effettivo sostenimento del costo o della spesa.

1 commento:

Anonimo ha detto...

molto intiresno, grazie