Dichiarazione dei parlamentari del Pd, Emanuela Baio, Paola Binetti, Luigi Bobba, Nino Papania, Emilio Del Bono e Marco Calgaro
"Va dato atto al governo di aver accolto nel decreto milleproroghe una misura importante per la vita dei figli riconosciuti inabili e delle loro famiglie. Si tratta della rimozione dei vincoli alla concessione della pensione di reversibilità dei genitori al figlio che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, è riconosciuto inabile, ma che svolge attività remunerata, con finalità terapeutiche". Lo dichiarano i parlamentari del Partito Democratico Emanuela Baio, Paola Binetti, Luigi Bobba, Nino Papania, Emilio Del Bono e Marco Calgaro.
"E' questa una misura molto importante perché permetterà alle tante famiglie di persone inabili, di superare il timore di perdere le risorse su cui contano per il futuro dei propri figli. Ma anche perché il lavoro, per la maggior parte di loro, è uno strumento terapeutico che, in questo modo, viene sostenuto e incoraggiato".
"L'approvazione della norma rappresenta un servizio alla famiglia da parte della società che, attraverso questa misura di solidarietà, si fa responsabilmente carico dei giovani disabili e delle loro famiglie. Questa misura è infine molto significativa poiché si configura come un momento di affermazione concreta e positiva del valore della dignità della vita, di quella di tanti ragazzi sfortunati che possono contare su una vita il più possibile simile a quella dei loro coetanei e, non a caso, si impegnano a svolgere una attività - e quindi a contribuire alla crescita del Paese - nell'ambito delle loro competenze e delle loro diverse abilità. Per queste persone – concludono i parlamentari - svolgere un'attività significa prima di tutto sentirsi riconosciuti come persone accettate, avere delle relazioni positive, senza perdere l'autonomia finanziaria, anche quando non possono più contare sul sostegno morale ed economico dei loro cari".
Roma, 3 gennaio 2008
D.L. 31-12-2007 n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.
46. Disposizioni in favore di inabili.
1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.
1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.
1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».
"Va dato atto al governo di aver accolto nel decreto milleproroghe una misura importante per la vita dei figli riconosciuti inabili e delle loro famiglie. Si tratta della rimozione dei vincoli alla concessione della pensione di reversibilità dei genitori al figlio che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, è riconosciuto inabile, ma che svolge attività remunerata, con finalità terapeutiche". Lo dichiarano i parlamentari del Partito Democratico Emanuela Baio, Paola Binetti, Luigi Bobba, Nino Papania, Emilio Del Bono e Marco Calgaro.
"E' questa una misura molto importante perché permetterà alle tante famiglie di persone inabili, di superare il timore di perdere le risorse su cui contano per il futuro dei propri figli. Ma anche perché il lavoro, per la maggior parte di loro, è uno strumento terapeutico che, in questo modo, viene sostenuto e incoraggiato".
"L'approvazione della norma rappresenta un servizio alla famiglia da parte della società che, attraverso questa misura di solidarietà, si fa responsabilmente carico dei giovani disabili e delle loro famiglie. Questa misura è infine molto significativa poiché si configura come un momento di affermazione concreta e positiva del valore della dignità della vita, di quella di tanti ragazzi sfortunati che possono contare su una vita il più possibile simile a quella dei loro coetanei e, non a caso, si impegnano a svolgere una attività - e quindi a contribuire alla crescita del Paese - nell'ambito delle loro competenze e delle loro diverse abilità. Per queste persone – concludono i parlamentari - svolgere un'attività significa prima di tutto sentirsi riconosciuti come persone accettate, avere delle relazioni positive, senza perdere l'autonomia finanziaria, anche quando non possono più contare sul sostegno morale ed economico dei loro cari".
Roma, 3 gennaio 2008
D.L. 31-12-2007 n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.
46. Disposizioni in favore di inabili.
1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.
1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.
1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».
Nessun commento:
Posta un commento