Con la circolare n. 76 del 16 aprile 2007, l'INPS fornisce le istruzioni contabili per il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia relative ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata, così come introdotto dall'art. 1 comma 788 della Legge finanziaria 2007.
Il comma in questione prevede infatti che 'a decorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni'.
Per la prestazione, si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per l'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata, mentre l'importo è pari al 50% di quello corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori.
Il comma in questione prevede infatti che 'a decorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni'.
Per la prestazione, si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per l'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata, mentre l'importo è pari al 50% di quello corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori.
Per saperne di più
La circolare Inps
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