mercoledì, febbraio 15, 2006

notizie sociali: parasubordinati e assegni familiari.

Parasubordinati in attesa di un chiarimento sul vincolo del reddito di riferimento per il diritto agli assegni familiari.

Come noto la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare prevista per i dipendenti è stata estesa anche ai collaboratori coordinati e continuativi con redditi inferiori ad un determinato tetto. E l’assegno spetta allorquando almeno il 70% del reddito complessivo familiare, percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio, sia formato dai redditi derivanti da co.co.co.
Si tratta di un assegno a sostegno delle famiglie con redditi inferiori ad un determinato tetto....


Le normative di riferimento sono: la legge Finanziaria 1998(.449/97), la legge Finanziaria 2001(388/2000) ed il decreto del Lavoro del 4 aprile 2002(sui criteri applicativi)laddove è stato confermato che l’assegno spetta se la somma dei redditi da lavoro parasubordinato(solo quello) raggiunge almeno il 70% del reddito del nucleo familiare.
Ebbene,è da qui che sono sorti i problemi nei confronti di quei lavoratori dipendenti che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, hanno iniziato un rapporto di co.co.co.
Infatti, il reddito di riferimento, per il diritto all’Anf, è quello dell’anno precedente ma, non essendo da lavoro parasubordinato, il diritto non c’è più e l’unica via d’uscita, per il diritto, è riservata soltanto a chi sé medesimo, o nel nucleo familiare, ha membri che possano far valere un reddito misto derivante sia da lavoro dipendente che da collaborazione.
E il Comitato per la gestione separata, nei casi specifici, ha dovuto rifiutare decine di richieste con un contenzioso in crescendo.
L’Istituto previdenziale si ora rivolto ai ministeri del Lavoro e dell’Economia chiedendo di estendere l’interpretazione del 70%(per equità dell’attuale mercato del lavoro) anche nei casi in cui questa percentuale è raggiunto come reddito zero da lavoro parasubordinato, e, pertanto, esclusivamente come lavoro dipendente.
Da aggiungere che- secondo l’Inps-, in caso di un riscontro in positivo, non vi sarebbe un aggravio di costi dato che la spesa su tali prestazioni fino ad oggi è risultata di gran lunga inferiore sia alle stime che al gettito contributivo specifico.

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