Parasubordinati in attesa di un chiarimento sul vincolo del reddito di riferimento per il diritto agli assegni familiari.
Come noto la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare prevista per i dipendenti è stata estesa anche ai collaboratori coordinati e continuativi con redditi inferiori ad un determinato tetto. E l’assegno spetta allorquando almeno il 70% del reddito complessivo familiare, percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio, sia formato dai redditi derivanti da co.co.co.
Si tratta di un assegno a sostegno delle famiglie con redditi inferiori ad un determinato tetto....
Le normative di riferimento sono: la legge Finanziaria 1998(.449/97), la legge Finanziaria 2001(388/2000) ed il decreto del Lavoro del 4 aprile 2002(sui criteri applicativi)laddove è stato confermato che l’assegno spetta se la somma dei redditi da lavoro parasubordinato(solo quello) raggiunge almeno il 70% del reddito del nucleo familiare.
Ebbene,è da qui che sono sorti i problemi nei confronti di quei lavoratori dipendenti che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, hanno iniziato un rapporto di co.co.co.
Infatti, il reddito di riferimento, per il diritto all’Anf, è quello dell’anno precedente ma, non essendo da lavoro parasubordinato, il diritto non c’è più e l’unica via d’uscita, per il diritto, è riservata soltanto a chi sé medesimo, o nel nucleo familiare, ha membri che possano far valere un reddito misto derivante sia da lavoro dipendente che da collaborazione.
E il Comitato per la gestione separata, nei casi specifici, ha dovuto rifiutare decine di richieste con un contenzioso in crescendo.
L’Istituto previdenziale si ora rivolto ai ministeri del Lavoro e dell’Economia chiedendo di estendere l’interpretazione del 70%(per equità dell’attuale mercato del lavoro) anche nei casi in cui questa percentuale è raggiunto come reddito zero da lavoro parasubordinato, e, pertanto, esclusivamente come lavoro dipendente.
Da aggiungere che- secondo l’Inps-, in caso di un riscontro in positivo, non vi sarebbe un aggravio di costi dato che la spesa su tali prestazioni fino ad oggi è risultata di gran lunga inferiore sia alle stime che al gettito contributivo specifico.
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