Informativa "bonus bebè"
Cos'è il bonus bebèA chi spettaDove viene inviata la comunicazioneCome viene inviata la comunicazioneQuando viene inviata la comunicazioneCosa contiene la comunicazioneDove riscuotere l'assegnoQuando riscuotere l'assegnoChi può riscuotere l'assegnoQuali documenti deve presentare il soggetto che esercita la potestà genitorialeCom'è fatta l'autocertificazione-->
Codice fiscale del figlio non attribuito ovvero indirizzo sconosciuto od incompletoFiglio adottatoCosa fare in caso di comunicazione non recapitataCosa fare in caso di comunicazione smarritaL'identificazione del soggetto che richiede l'assistenza-->
Il bonus bebè spetta ai bambini nati o adottati nell'anno 2005, ad ogni bambino adottato nel 2006 e ai secondi o successivi figli nati nel 2006.
Uno dei requisiti necessari per poter riscuotere la somma è legato al reddito complessivo lordo
del nucleo familiare che non deve superare i 50.000,00 euro. Per nucleo familiare si intende quello
composto dai familiari a carico e in ogni caso dal coniuge purché non legalmente ed
effettivamente separato. Chi riscuote la somma deve esercitare la potestà genitoriale,
essere cittadino italiano o della Comunità europea ed essere residente in Italia.
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Cos'è il bonus bebè
E' un assegno di 1.000,00 euro previsto dalla legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005, articolo 1, commi 331, 332, 333).
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A chi spetta
A ogni figlio nato o adottato nel 2005.A ogni secondo o successivo figlio nato nel 2006. A ogni figlio adottato nel 2006.
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Dove viene inviata la comunicazione
All'indirizzo di residenza del figlio, così come risulta al Sistema informativo della fiscalità (Anagrafe Tributaria).
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Come viene inviata la comunicazione
Per posta prioritaria.
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Quando viene inviata la comunicazione
Ai nati nel 2005 a partire dalla fine di gennaio.
Ai nati nel 2006 (secondi o successivi figli) la comunicazione verrà inviata successivamente, non appena concluse le necessarie operazioni di controllo con le anagrafi comunali.
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Cosa contiene la comunicazione
La lettera che riporta l'indicazione dell'ufficio postale presso cui è possibile riscuotere la somma e del periodo (dal giorno x al giorno y) utile per la riscossione.
Il modello di autocertificazione da presentare, debitamente compilato, all'atto della riscossione all'ufficio postale.
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Dove riscuotere l'assegno
All'ufficio postale indicato nella lettera.
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Quando riscuotere l'assegno
Entro il periodo indicato nella lettera.
Chi può riscuotere l'assegno
Chi esercita la potestà genitoriale sul figlio (generalmente un genitore).
Per poter riscuotere il bonus occorre:
essere cittadino italiano o di uno
Stato membro dell'Unione Europea;
essere residente in Italia;
appartenere ad un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo non superiore a 50.000,00 euro.
Il nucleo familiare e il reddito complessivo si riferiscono all'anno d'imposta 2004, per i figli nati o adottati nel 2005, all'anno d'imposta 2005 per i figli nati o adottati nel 2006.
Per nucleo familiare si intende quello costituito dai familiari fiscalmente a carico nonché dal coniuge, anche se non a carico.
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Quali documenti deve presentare il soggetto che esercita la potestà genitoriale
il modello di autocertificazione, debitamente compilato e sottoscritto;
un proprio valido documento d'identità;
la propria Tessera sanitaria o il tesserino di codice fiscale;
la Tessera sanitaria o il tesserino di codice fiscale del figlio.
In alternativa, per i documenti di cui al punto 3. e 4., si può presentare il sostitutivo cartaceo del codice fiscale rilasciato dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.
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Com'è fatta l'autocertificazione
Il modulo è costituito da tre sezioni, che riportano rispettivamente:
i dati identificativi di chi riscuote;
i dati identificativi del figlio;
i codici fiscali degli altri componenti il nucleo familiare (il codice fiscale di chi riscuote e quello del figlio non vanno riportati in questa sezione).
Per posta prioritaria.
Ai nati nel 2005 la lettera verrà recapitata entro la seconda settimana di febbraio.
Ai nati nel 2006 (secondi o successivi figli) la comunicazione verrà inviata man mano che si effettueranno le relative operazioni di controllo.
i codici fiscali degli altri componenti il nucleo familiare (il codice fiscale di chi riscuote e quello del figlio non vanno riportati in questa sezione).
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Il modulo riporta già prestampati i dati identificativi del figlio titolare dell'assegno.
Il soggetto che riscuote deve compilare la prima sezione del modulo, contenente i propri dati identificativi, e l'ultima sezione, contenente i codici fiscali dei componenti il proprio nucleo familiare.
Qualora il modulo sia stato compilato in maniera erronea, ovvero risulti danneggiato, può essere utilizzato un modulo in bianco. Il
modulo in bianco è scaricabile in formato PDF. Il modulo va compilato in tutte le sezioni e deve riportare, in testa, il numero della comunicazione ed il numero di frazionario contenuti nella lettera ricevuta.
Torna suCodice fiscale del figlio non attribuito ovvero indirizzo sconosciuto od incompleto
In questi casi il genitore (o chi esercita la potestà genitoriale) deve recarsi presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate per l'attribuzione del codice fiscale o per la rettifica dell'indirizzo di residenza.
Successivamente a queste operazioni la comunicazione verrà inviata automaticamente all'indirizzo del figlio.
Torna suFiglio adottato
Nel caso del figlio adottato, non è possibile reperire le informazioni attraverso il sistema informativo. Pertanto il genitore, o chi esercita la potestà genitoriale, deve comunicare al Call Center (numero verde 800.863.223) i dati identificativi del figlio adottato (codice fiscale e dati anagrafici completi) e la relativa data di adozione. Dopo la verifica di tali dati la comunicazione verrà inviata automaticamente all'indirizzo del figlio.
Torna suCosa fare in caso di comunicazione non recapitata
La comunicazione può risultare non recapitata quando il figlio è sconosciuto all'indirizzo di spedizione.
In questo caso il genitore può verificare se l'indirizzo del figlio è diverso da quello conosciuto dal sistema informativo. La verifica dell'indirizzo di residenza può essere effettuata esclusivamente attraverso il Call Center (numero verde 800.863.223). In caso di indirizzi diversi il genitore deve recarsi presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate per effettuare la variazione della residenza.
Dopo la variazione verrà inviata una nuovacomunicazione all'indirizzo aggiornato, previo annullamento dell'ordinativo di pagamento associato alla comunicazione inviata all'indirizzo sbagliato.
è da sottolineare che, in ogni caso, per uno stesso soggetto non possono essere inviate più di due comunicazioni (la prima inviata automaticamente dal Sistema, la seconda su richiesta dell'interessato). Qualora anche la seconda comunicazione risulti non recapitata, l'assegno dovrà essere richiesto necessariamente alla Direzione provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze competente per territorio (
www.mef.gov.it/dag).
Torna suCosa fare in caso di comunicazione smarrita
Qualora la comunicazione sia stata smarrita il genitore (o chi esercita la potestà genitoriale) può richiederne una nuova comunicando i propri dati identificativi e quelli del figlio al Call Center (numero verde 800.863.223).
L'invio della nuova comunicazione viene effettuato dal sistema informativo, previo annullamento dell'ordinativo di pagamento associato alla comunicazione precedentemente inviata.
Anche in questo caso per uno stesso soggetto non possono essere inviate più di due comunicazioni. Qualora anche la seconda comunicazione risulti smarrita, l'assegno dovrà essere richiesto necessariamente alla Direzione provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze competente per territorio (
www.mef.gov.it/dag).
l'identificazione del soggetto che richiede l'assistenza
Nei casi di mancato invio, di mancato recapito o di smarrimento della comunicazione, l'assistenza alla gestione delle diverse casistiche è fornita dal Call Center (numero verde 800.863.223), previa identificazione del soggetto richiedente.
L'identificazione avviene attraverso la comunicazione telefonica del codice fiscale del richiedente, nonché dei relativi dati di residenza (Comune e CAP) e del reddito complessivo indicato nell'ultima dichiarazione presentata all'Agenzia delle entrate.
Qualora tali informazioni non risultino coerenti con i dati presenti nel sistema informativo, l'assistenza dovrà essere richiesta necessariamente alla Direzione provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze competente per territorio (
www.mef.gov.it/dag).
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SERVIZIO ON LINE
Il servizio on line a disposizione dell’utente consente di:
ricevere informazioni di dettaglio sulla propria posizione (se la comunicazione è stata inviata e a quale indirizzo, se è stata riscossa, ecc.);
richiedere l'emissione di una nuova comunicazione (nei casi di mancato recapito della comunicazione originaria);
richiedere l'emissione della comunicazione per i figli adottati negli anni 2005 e 2006.
Per l'accesso al servizio è necessaria l'identificazione di chi esercita la potestà genitoriale ed occorrono i seguenti dati:
codice fiscale;
cittadinanza;
comune di residenza
provincia di residenza;
CAP del comune di residenza;
reddito complessivo lordo (munirsi della propria dichiarazione dei redditi- CUD, mod.730, mod.Unico- presentata nel 2005 e riferita al reddito 2004).
Per i figli adottati sono necessari, oltre i dati citati precedentemente per l'identificazione di chi esercita la potestà genitoriale, anche quelli relativi al figlio adottato, in particolare:
codice fiscale (definitivo, attribuito in Italia);
cognome;
nome;
sesso;
data di nascita;
comune o stato estero di nascita;
provincia di nascita (non va indicata per i nati all'estero);
data di adozione (data nella quale il giudice ha definitivamente concesso l'adozione).
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Numero verde 800.863.223